Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 – Dieci cose da sapere

Publication maggio 2016

01 | Quali novità sono state introdotte dal D.L. 59/2016 e quando entreranno in vigore?

Il D.L. 59/2016 (il “Decreto”) ha introdotto una serie di misure finalizzate ad incentivare il finanziamento alle imprese e a ridurre i tempi e le formalità legate al recupero del credito. In particolare, gli articoli 1 e 2 del Decreto ampliano il quadro delle garanzie accessorie tipiche, disciplinando, rispettivamente, il “pegno mobiliare non possessorio” e il “patto marciano”.

Il Decreto è entrato in vigore il 4 maggio 2016 ed è attualmente in discussione alle Camere per la sua conversione in legge entro 60 giorni (i.e. 2 luglio p.v.), pena la perdita di efficacia.

02 | Chi può costituire il pegno mobiliare non possessorio e a garanzia di quali crediti?

Gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese possono costituire un pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti loro concessi per finalità di business.

I crediti garantiti devono essere inerenti all’esercizio dell’impresa e possono essere presenti o futuri. I crediti futuri possono essere garantiti se determinati o determinabili e con la previsione di un importo massimo garantito. Il Decreto non dispone nulla in merito alla scadenza del credito garantito, lasciando ragionevolmente supporre che il pegno possa essere concesso a garanzia di crediti con scadenza a breve, medio o lungo termine.

03 | Quali beni mobili possono essere oggetto del pegno non possessorio?

Il pegno non possessorio può avere ad oggetto qualsiasi bene mobile, materiale o immateriale, destinato all’esercizio dell’attività di impresa. Il bene mobile oggetto della garanzia può essere esistente o futuro, determinato o determinabile anche con riferimento a categorie merceologiche o a un valore complessivo.

Sono esclusi i beni mobili registrati che rimangono soggetti al regime dell’ipoteca.

04 | Quali sono le formalità necessarie per la costituzione del pegno non possessorio?

Il pegno non possessorio deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto e deve essere iscritto in un apposito registro informatizzato, denominato “registro dei pegni non possessori”. La consegna del bene oggetto della garanzia al creditore non è necessaria ai fini del perfezionamento del pegno.

Il contratto di costituzione della garanzia deve indicare: (i) il creditore, (ii) il debitore e/o il terzo datore di pegno, (iii) la descrizione del bene mobile oggetto della garanzia, (iv) il credito garantito, e (v) l’importo massimo garantito. Da una prima lettura del Decreto non è chiaro se l’importo massimo garantito debba essere sempre indicato oppure sia necessario solo nel caso di crediti futuri.

L’iscrizione del pegno nel “registro dei pegni non possessori” è una forma di pubblicità costitutiva a tutela del creditore e dei terzi che abbiano contratto con il debitore/costituente pegno. Il registro sarà costituito presso l’Agenzia delle Entrate e i termini di accessibilità al pubblico, di consultazione ed iscrizione saranno regolati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto.

L’iscrizione del pegno è valida per un periodo di 10 anni, salvo rinnovo prima della scadenza.

Dall’iscrizione nel registro dipende il grado del pegno e la sua opponibilità ai terzi o in caso di procedura concorsuale.

Viene quindi espressamente prevista la possibilità di costituire pegni mobiliari non possessori di diverso grado, ipotesi sino ad oggi disciplinata dal codice civile solo nel caso di ipoteca.

05 | In che limiti il costituente pegno può disporre del bene mobile oggetto del pegno non possessorio?

Salvo diverso accordo tra le parti, il costituente pegno non viene spossessato del bene e può continuare a disporne, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, senza mutarne la destinazione economica.

Il costituente pegno è autorizzato a trasformare o alienare il bene mobile nell’esercizio della sua attività economica. In tal caso il vincolo si intende trasferito al bene risultante dalla trasformazione ovvero al corrispettivo derivante dalla cessione e/o al nuovo bene acquistato con il corrispettivo.

Per effetto di tale disposizione, il diritto di prelazione del creditore si estende quindi dai beni inizialmente oggetto del pegno a quelli derivanti dagli atti di disposizione e/o trasformazione, senza alcun effetto novativo per la garanzia originaria.

Sino ad oggi lo spossessamento del bene è stato uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del pegno mobiliare e il riconoscimento della prelazione del creditore sul bene.

Il pegno mobiliare non possessorio dovrebbe favorire il ricorso al credito da parte di quelle società i cui beni mobili, destinati al ciclo produttivo, non potevano essere offerti (e quindi consegnati) in garanzia ai creditori.

06 | Come viene tutelato il creditore che non ha la disponibilità esclusiva del bene mobile oggetto della garanzia?

La mancata consegna del bene oggetto del pegno al creditore, viene compensata con l’iscrizione del pegno nel “registro dei pegni non possessori”, accessibile ai terzi in via telematica.

L’iscrizione è una forma di pubblicità costitutiva della garanzia.

Tale registro sarà costituito presso l’Agenzia delle Entrate e, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il

Ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto, ne sarà regolato il funzionamento.

07 | Quali sono le procedure di escussione del pegno non possessorio in caso di inadempimento e/o fallimento del debitore?

Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e a condizione che i criteri e le modalità di valutazione del bene siano espressamente indicati nel contratto di costituzione del pegno, potrà:

  • vendere il bene mobile oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita. La vendita dovrà avvenire con adeguate forme di pubblicità;
  • escutere il credito oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  • concedere in locazione il bene oggetto di pegno, imputando i canoni al soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita; e/o
  • appropriarsi del beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita.

Non è chiaro il riferimento fatto dal Decreto all’escussione del credito oggetto di pegno, considerato che i crediti non sono menzionati espressamente tra i beni potenzialmente oggetto del pegno non possessorio. Il punto potrebbe essere chiarito in fase di conversione in legge del Decreto, soprattutto in considerazione del fatto che il progetto di legge delega al Governo dell’aprile scorso prevedeva che il pegno non possessorio potesse avere ad oggetto anche crediti.

In ambito fallimentare il creditore potrà procedere all’escussione solo dopo che il credito sia stato ammesso al passivo con prelazione. Ai fini della revocatoria di cui agli articoli 66 e 67 legge fallimentare, il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

08 | Che cosa si intende per “patto marciano” e quando può essere stipulato?

Il “patto marciano” è l’accordo tra il debitore (imprenditore) e il creditore (banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti al pubblico), ai sensi del quale un finanziamento viene garantito dal trasferimento della proprietà di un bene immobile o altro diritto immobiliare al creditore in caso di mancato rimborso. L’efficacia dell’accordo è sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore nel rimborsare il finanziamento.

Il patto può essere concluso in sede di stipula di un nuovo contratto di finanziamento ovvero in caso di modifica, da farsi con atto notarile, di contratti di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto. Ai fini dell’opponibilità ai terzi il patto deve essere trascritto nei Registri Immobiliari.

La finalità dell’accordo è quella di agevolare il creditore nel recupero del credito, potendo chiedere l’assegnazione stragiudiziale degli immobili posti a garanzia del finanziamento.

Il perimetro dei crediti che possono beneficiare del patto marciano appare più ampio rispetto a quello dei crediti in relazione ai quali si può costituire il pegno non possessorio, non fissando il Decreto, per i primi, alcun requisito di “inerenza all’esercizio dell’impresa finanziata”.

Secondo le stime del Governo, per effetto del patto marciano che sarà disciplinato nel Testo Unico Bancario all’articolo 48 bis, gli attuali 40 mesi necessari per il recupero del credito in caso esecuzione immobiliare attraverso le procedure giudiziali si ridurranno a circa 7/8 mesi.

09 | Che cosa si intende per “inadempimento” del debitore ai sensi del D.L 59/2016?

L’efficacia del patto marciano è sospensivamente condizionata all’inadempimento del debitore.

Con riferimento a finanziamento rimborsabili con rate mensili, il debitore è inadempiente in caso di mancato pagamento protratto per oltre 6 mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive.

Nel caso di finanziamenti con rate aventi scadenza superiore al mese ovvero nel caso di finanziamenti da rimborsare in un’unica soluzione, il debitore è inadempiente in caso di mancato pagamento protratto per oltre 6 mesi dalla scadenza di una sola rata oppure dalla data di scadenza finale prevista in contratto.

10 | Come avviene il trasferimento della proprietà del bene immobile al creditore al verificarsi di un inadempimento?

Al verificarsi dell’inadempimento, il creditore può notificare al debitore una dichiarazione di volersi avvalere del patto. Decorsi 60 giorni dalla notifica, il presidente del tribunale competente nomina un perito che procede alla stima del bene che, una volta definita, sarà comunicata al debitore e al creditore.

La condizione sospensiva si intende avverata e la proprietà dell’immobile viene trasferita al creditore una volta che il valore di stima sia stato comunicato ovvero, nel caso in cui la stima del bene sia superiore al debito inadempiuto, il creditore abbia versato l’eccedenza al titolare del diritto reale immobiliare assegnato al creditore.

Il creditore si può avvalere del patto anche in caso di contestazione della stima da parte del debitore, fermo restando l’obbligo per il creditore di versare la differenza rispetto al debito nel caso in cui la contestazione sia fondata.

L’atto notarile di avveramento della condizione e di attestazione dell’inadempimento, che può essere anche reso unilateralmente dal creditore, viene trascritto nei Registri Immobiliari.

Tale procedura di trasferimento, in quanto compatibile, può essere attivata anche in caso di fallimento del titolare del bene immobile, previa ammissione al passivo del creditore.



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