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Generative AI
Artificial intelligence (AI) raises many intellectual property (IP) issues.
Italy | Publication | November 2020
Quella che segue è una tabella riassuntiva delle misure più rilevanti in materia di diritto del lavoro legate all’emergenza Covid-19.
La tabella è aggiornata agli ultimi interventi normativi introdotti dal D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) e D.L. n. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori bis), con focus specifico sui seguenti temi:
ISTITUTO | NORMATIVA | CONTENUTO |
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Cassa Integrazione |
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Ai sensi del Decreto Agosto (art. 1), i datori di lavoro possono richiedere l’accesso alla cassa integrazione per un periodo di 9 settimane, cui possono essere aggiunte ulteriori 9 settimane con pagamento eventuale di un contributo addizionale. Il versamento di tale contributo e la relativa entità dipende dalla riduzione di fatturato che la società ha subìto facendo un raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del primo semestre del 2019. Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. |
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Il Decreto Ristori (art. 12) ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro ai quali sia già stata interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane, la facoltà di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione. Tali 6 settimane aggiuntive si devono collocare necessariamente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. |
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Per effetto del Decreto Ristori bis (art. 12), sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid-19. Viene altresì previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale del Decreto Ristori anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis). |
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Smart working |
Sino al 31 dicembre 2020 è possibile attivare lo smart working in modalità semplificata sull’intero territorio nazionale, ovverosia:
Segnaliamo che il Ministero del Lavoro, sul proprio sito internet, ha annunciato la proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza per poter attivare lo smart working in modalità semplificata. Tale affermazione non trova tuttavia ancora alcun riscontro normativo. N.B. Pur essendo ammessa la possibilità di attivare la modalità di lavoro agile in via semplificata, resta a nostro avviso sempre consigliabile stipulare un accordo scritto con il dipendente interessato. Di seguito riportiamo i casi legati all’emergenza Covid-19 nei quali è prevista la possibilità di attivare la modalità di lavoro agile. |
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A) Lavoratori disabili/con persona disabile nel nucleo familiare/immunodepressi Ai sensi del Decreto Cura Italia (art. 39), fino al 31 dicembre 2020, il diritto di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave. Fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e la priorità nell’accoglimento delle istanze sono riconosciute anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. |
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B) Lavoratori fragili Ai sensi del Decreto Rilancio (art. 90), fino al 31 dicembre 2020, il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuto, a condizione che sia compatibile con la prestazione e sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente. |
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C) Lavoratori genitori (art. 21 bis del Decreto Agosto)
I benefici suddetti sono fruibili per i periodi di quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza disposti fino al 31 dicembre 2020. D) Lavoratori con figli con disabilità Ai sensi del Decreto Agosto (art. 21 ter), fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui alla L. n. 81/2017. |
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Licenziamenti |
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Ai sensi del Decreto Ristori (art. 12), fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla stessa data di cui sopra resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima Legge. Le preclusioni e le sospensioni sopra citate non si applicano nelle seguenti ipotesi:
N.B. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato durante la conferenza stampa del 30 ottobre u.s. la proroga del blocco dei licenziamenti sino alla fine del mese di marzo 2021. Tale affermazione non ha ancora trovato sede normativa. |
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado |
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Ai sensi del Decreto Ristori bis (art. 13), limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i suddetti periodi, in luogo della retribuzione, è prevista una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio suddetto è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi della L. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. |
Bonus baby sitting |
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Ai sensi del Decreto Ristori bis (art. 14), limitatamente alle c.d. zone rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla c.d. Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 Euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1, L. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. |
Accesso al luogo di lavoro |
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Con il DPCM del 3 novembre 2020, entrato in vigore il 6 novembre 2020 e con effetto sino al 3 dicembre 2020, il Governo ha previsto tre diverse normative, che si applicano in funzione della gravità dell'indice epidemico nel territorio interessato. La prima normativa si applica all'intero Paese (c.d. “zona gialla”), la seconda alle Regioni italiane ad alto rischio (“zone arancioni”) e la terza a quelle a rischio massimo (“zone rosse”). La classificazione in zone gialle, arancioni e rosse è stabilita con ordinanza del Ministero della Salute ed ha effetto per almeno due settimane. Il Ministero della Salute riesamina settimanalmente la gravità dell'infezione epidemica nel territorio interessato. Nelle zone arancioni è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone stesse, a meno che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nelle zone rosse è altresì vietato lo spostamento all’interno dei medesimi territori. Lo spostamento, sia nelle zone arancioni che rosse, ove necessario, dovrà essere giustificato da una autocertificazione. In generale, il DPCM raccomanda fortemente l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati. N.B. È consigliabile, pertanto, redigere un piano che consenta l’accesso al luogo di lavoro principalmente per lo svolgimento di quelle attività che non sia possibile adempiere in modalità smart working. |
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