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Italia | Publication | July 2025
Dal 1° luglio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore Commercio, come modificato dall’Accordo di rinnovo del 4 giugno 2025.
L’accordo introduce maggiori tutele per gli agenti e regole più stringenti su aspetti importanti del rapporto di agenzia.
Di seguito una sintesi delle principali novità:
Diritto dell’agente al pagamento delle provvigioni dirette e indirette (se prevista l’esclusiva) per le vendite effettuate mediante il “canale del commercio elettronico aziendale”.
Ai fini del calcolo di importanti istituti contrattuali (i.e. FIRR, variazioni, indennità di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso e per il patto di non concorrenza), incluse le indennità di fine rapporto, si computano – oltre alle provvigioni – esclusivamente:
Resta salva la possibilità di pattuizioni migliorative nel contratto di agenzia.
Soglie rideterminate:
Nuovo diritto di rifiuto: l’agente può rifiutare variazioni di media entità entro 30 giorni, dalla ricezione della comunicazione della preponente che, in tal caso, costituirà preavviso per la cessazione del rapporto alla stessa imputabile.
Cumulo delle variazioni: periodo di riferimento esteso da 18 a 24 mesi
Divieto di modifiche di sensibile entità: primi 12 mesi del rapporto
Nuovi termini:
Specificare nella comunicazione scritta l’entità delle variazioni di media o sensibile entità.
Comunicare all’agente, entro 30 giorni dalla ricezione dell’ordine, l’eventuale impossibilità di eseguirlo.
Riportare negli estratti conto anche le vendite realizzate tramite il canale digitale aziendale.
Inviare, mensilmente o trimestralmente, le copie delle fatture emesse ai clienti o un riepilogo che consenta di riscontrare le fatture e i prodotti/servizi forniti e l’aliquota provvigionale.
Proroga/rinnovo del contratto a tempo determinato, previo consenso, non più di due volte consecutive.
Esclusi accordi che prevedano il pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza con anticipi erogati nel corso del rapporto.
È chiarito che il compenso per il patto è complementare alle indennità di fine rapporto e non può essere in esse ricompreso.
È riconosciuto il diritto alle indennità di fine rapporto anche in caso di scioglimento della società di persone per:
Agenti non in esclusiva: 4% sulle provvigioni fino a Euro 12.000 annui, del 2% tra Euro 12.000,01 ed Euro 18.000 e 1% per la quota eccedente gli Euro 18.000.
Agenti in esclusiva: 4% sulle provvigioni fino a Euro 24.000 annui, del 2% tra Euro 24.000,01 ed Euro 36.000 e 1% per la quota eccedente gli Euro 36.000.
Le novità introdotte all’AEC Commercio sono significative e richiedono la valutazione da parte delle imprese di un adeguamento dei modelli contrattuali e delle strategie di gestione della rete commerciale. In particolare, si raccomanda di:
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