Quella che segue è una tabella riassuntiva delle misure più rilevanti in materia di diritto del lavoro legate all’emergenza Covid-19.

La tabella è aggiornata agli ultimi interventi normativi introdotti dal D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) e D.L. n. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori bis), con focus specifico sui seguenti temi:

  • Cassa Integrazione
  • Smart working
  • Licenziamenti
  • Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
  • Bonus baby sitting
  • Accesso al luogo di lavoro
ISTITUTO  NORMATIVA  CONTENUTO
Cassa Integrazione 
  • D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), come convertito dalla Legge n. 126/2020 – entrato in vigore il 15 agosto 2020
 

Ai sensi del Decreto Agosto (art. 1), i datori di lavoro possono richiedere l’accesso alla cassa integrazione per un periodo di 9 settimane, cui possono essere aggiunte ulteriori 9 settimane con pagamento eventuale di un contributo addizionale. Il versamento di tale contributo e la relativa entità dipende dalla riduzione di fatturato che la società ha subìto facendo un raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del primo semestre del 2019.

Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
  • D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) – entrato in vigore il 29 ottobre 2020 

Il Decreto Ristori (art. 12) ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro ai quali sia già stata interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane, la facoltà di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione.

Tali 6 settimane aggiuntive si devono collocare necessariamente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 
  • D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori bis) – entrato in vigore il 9 novembre 2020 

Per effetto del Decreto Ristori bis (art. 12), sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid-19.

Viene altresì previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale del Decreto Ristori anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis). 
Smart working   

Sino al 31 dicembre 2020 è possibile attivare lo smart working in modalità semplificata sull’intero territorio nazionale, ovverosia:

  1. anche senza la necessità di sottoscrivere un previo accordo scritto con il dipendente, ma dando comunicazione al Ministero del Lavoro in via telematica dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile;
  2. con la possibilità di adempiere in via telematica all’obbligo di rendere l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’art. 22 della Legge n. 81/2017, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Segnaliamo che il Ministero del Lavoro, sul proprio sito internet, ha annunciato la proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza per poter attivare lo smart working in modalità semplificata. Tale affermazione non trova tuttavia ancora alcun riscontro normativo. 

N.B. Pur essendo ammessa la possibilità di attivare la modalità di lavoro agile in via semplificata, resta a nostro avviso sempre consigliabile stipulare un accordo scritto con il dipendente interessato.

Di seguito riportiamo i casi legati all’emergenza Covid-19 nei quali è prevista la possibilità di attivare la modalità di lavoro agile. 
  • D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), come convertito dalla Legge n. 27/2020 – entrato in vigore il 17 marzo 2020 

A) Lavoratori disabili/con persona disabile nel nucleo familiare/immunodepressi

Ai sensi del Decreto Cura Italia (art. 39), fino al 31 dicembre 2020, il diritto di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave.

Fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e la priorità nell’accoglimento delle istanze  sono riconosciute anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. 
  • D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), come convertito dalla Legge n. 77/2020 – entrato in vigore il 19 maggio 2020 

B) Lavoratori fragili

Ai sensi del Decreto Rilancio (art. 90), fino al 31 dicembre 2020, il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuto, a condizione che sia compatibile con la prestazione e sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente. 
  • D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) 

C) Lavoratori genitori (art. 21 bis del Decreto Agosto)

  1. Figli minori di anni 16
    È prevista la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile in caso di quarantena scolastica del figlio convivente minore di 16 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico ovvero nell’ambito dello svolgimento di attività in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi (sia pubblici che privati) o all’interno di strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, nonché nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta   la   sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.
  2. Figli minori di anni 14
    Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, in alternativa a quanto previsto sopra al punto a), in caso di quarantena o sospensione della didattica in presenza del figlio minore di anni 14, un genitore – alternativamente all’altro - potrà richiedere la fruizione di un congedo indennizzato al 50% dall’INPS e corrispondente al periodi di quarantena/sospensione della didattica del figlio. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Figli di età compresa tra 14 e 16 anni
    In caso di quarantena o sospensione della didattica di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o  indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I benefici suddetti sono fruibili per i periodi di quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza disposti fino al 31 dicembre 2020.

D) Lavoratori con figli con disabilità

Ai sensi del Decreto Agosto (art. 21 ter), fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui alla L. n. 81/2017. 
Licenziamenti
  • Decreto Ristori 

Ai sensi del Decreto Ristori (art. 12), fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Fino alla stessa data di cui sopra resta altresì preclusa al datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, la facoltà di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima Legge.

Le preclusioni e le sospensioni sopra citate non si applicano nelle seguenti ipotesi:

  1. licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva dell'attività dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attività  che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  2. nelle  ipotesi  di accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello  nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;
  3. licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione.

N.B. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato durante la conferenza stampa del 30 ottobre u.s. la proroga del blocco dei licenziamenti sino alla fine del mese di marzo 2021. Tale affermazione non ha ancora trovato sede normativa.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado 
  • Decreto Ristori bis 

Ai sensi del Decreto Ristori bis (art. 13), limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per i suddetti periodi, in luogo della retribuzione, è prevista una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio suddetto è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi della L. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. 
Bonus baby sitting 
  • Decreto Ristori bis 

Ai sensi del Decreto Ristori bis (art. 14), limitatamente alle c.d. zone rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla c.d. Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 Euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1, L. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. 
Accesso al luogo di lavoro 
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 novembre 2020
  • Ordinanze del Ministero della Salute 

Con il DPCM del 3 novembre 2020, entrato in vigore il 6 novembre 2020 e con effetto sino al 3 dicembre 2020, il Governo ha previsto tre diverse normative, che si applicano in funzione della gravità dell'indice epidemico nel territorio interessato. La prima normativa si applica all'intero Paese (c.d. “zona gialla”), la seconda alle Regioni italiane ad alto rischio (“zone arancioni”) e la terza a quelle a rischio massimo (“zone rosse”). La classificazione in zone  gialle, arancioni e rosse è stabilita con ordinanza del Ministero della Salute ed ha effetto per almeno due settimane. Il Ministero della Salute riesamina settimanalmente la gravità dell'infezione epidemica nel territorio interessato.

Nelle zone arancioni è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone stesse, a meno che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nelle zone rosse è altresì vietato lo spostamento all’interno dei medesimi territori. Lo spostamento, sia nelle zone arancioni che rosse, ove necessario, dovrà essere giustificato da una autocertificazione.

In generale, il DPCM raccomanda fortemente l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

N.B. È consigliabile, pertanto, redigere un piano che consenta l’accesso al luogo di lavoro principalmente per lo svolgimento di quelle attività che non sia possibile adempiere in modalità smart working. 
     


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