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Global | Publication | décembre 2025
Trib. Modena sez. II, 23 ottobre 2025
Il Tribunale di Modena, in una causa per danni subiti da un passeggero di una piccola imbarcazione, ha ribadito alcuni principi chiave in materia di responsabilità. La normativa speciale del d.lgs. 171/2005 prevale sul codice della navigazione, applicando l’art. 40 che, in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., pone una presunzione di responsabilità sul conducente, superabile solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il proprietario risponde in solido con il conducente, salvo prova contraria. Quanto alla chiamata in causa dell’assicuratore, l’azione ex art. 141 Codice delle Assicurazioni è ammessa solo se nel sinistro sono coinvolti almeno due natanti; in caso contrario, si applica l’art. 144.
Il giudice ha escluso che il moto ondoso anomalo costituisca caso fortuito, trattandosi di fenomeno prevedibile nella navigazione da diporto. Infine, il trasportato concorre alla responsabilità se non adotta le cautele necessarie per affrontare oscillazioni dovute alle onde, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
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