Cassazione civile ord. n. 30392/2025

Con l’ordinanza n. 30392 del 18 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito sul probabile esito dell’azione giudiziale omessa dall’avvocato è, di regola, una valutazione di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Tale giudizio, infatti, attiene al nesso di causalità tra l’attività non svolta e il possibile risultato favorevole per il cliente.

Tuttavia, la Corte ha precisato che il controllo è ammesso quando la prognosi si fonda su un presupposto manifestamente e totalmente errato, poiché un simile errore non può essere ignorato. Nel caso concreto, l’avvocato aveva consigliato alla cliente di non impugnare la sentenza di primo grado, inducendola a credere che gli effetti favorevoli dell’appello proposto dalle altre litisconsorti si sarebbero estesi anche a lei.

Così non è stato: la mancata impugnazione ha determinato il formarsi del giudicato sfavorevole. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello che aveva escluso il nesso causale, riconoscendo la responsabilità professionale del legale.



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