Corte Costituzionale sentenza n. 170/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato di citare l’assicuratore della struttura sanitaria nel processo penale per responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli-Bianco (l. 24/2017).

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Verona in un procedimento per omicidio colposo a carico di un medico “strutturato”, dipendente di una struttura pubblica, dopo la costituzione di parte civile dei familiari del paziente deceduto. Il giudice rimettente aveva evidenziato la disparità di trattamento tra imputato in sede penale, che non può citare l’assicuratore, e convenuto in sede civile, che può chiamarlo in garanzia ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 106 c.p.c.

Richiamando i precedenti delle sentenze n. 112/1998 (RCA) e n. 159/2022 (caccia), la Corte ha esteso il principio anche alla responsabilità sanitaria, sottolineando la “funzione plurima” del rapporto assicurativo: tutela sia il paziente danneggiato, garantendo il ristoro entro i limiti del massimale, sia il medico, che ha diritto alla manleva e al regresso verso l’assicuratore.


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