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The Rising Impact of Secondary Perils
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Publication | 16 november 2015
Un documento di consultazione in merito alla revisione della proposta relativa alle “Linee guida preliminari sulla supervisione dei prodotti delle compagnie assicurative e distributori assicurativi” è stato pubblicato da EIOPA.
La nuova consultazione, che fa seguito a quella svoltasi dall’ottobre 2014 al gennaio 2015 in relazione alle misure di product governance per le imprese assicurative, ha tra l’altro lo scopo di definire previsioni di supervisione dei prodotti indirizzate ai distributori di assicurazione, in relazione alla futura adozione della direttiva sulla distribuzione di prodotti assicurativi (IDD).
L’iniziativa tende inoltre a promuovere un approccio coerente con le disposizione adottate in altri settori (in primis bancario e finanziario).
All’interno del documento di consultazione, una prima parte specifica le procedure di strutturazione dei prodotti assicurativi, prevedendo i controlli da svolgere nella fase anteriore l’emissione di prodotti assicurativi e nel monitoraggio dei prodotti stessi. Una seconda parte prevede una guida sugli accordi di distribuzione dei prodotti ed i passaggi che precedono la loro distribuzione.
Le linee guida saranno pubblicate nella loro formulazione definitiva solo quando sarà formalmente adottata e pubblicata la IDD, direttiva che, attualmente, è rimessa al voto del Parlamento Europeo, prima dell’adozione finale da parte del Consiglio.
Si veda la pagina del sito dell’EIOPA dedicata alla consultazione.
ESMA, EBA ed EIOPA (Join Committee delle Autorità Europee di Vigilanza) hanno pubblicato il Final Draft degli Implementing Technical Standards relativi all’armonizzazione dei fattori di ponderazione del rischio di credito, tra il settore bancario, finanziario e assicurativo, contribuendo alla stabilità del sistema finanziario europeo e alla formazione di un ordinamento finanziario uniforme.
I Final Draft ITS disciplinano non solo i fattori di ponderazione del rischio, ma anche aspetti delle cd ECAI (Agenzie esterne di valutazione del merito di credito), completando, così, la regolazione in materia di calcolo dei requisiti patrimoniali applicabili agli istituti di credito e alle imprese assicurative e prevedendo criteri di corrispondenza fra rating del credito emessi dalle ECAI e scale della qualità creditizia.
La loro pubblicazione fa seguito alle consultazione pubbliche intercorse nel biennio 2014-2015 e la loro adozione è rimessa al voto della Commissione Europea.
Si veda il documento ESMA, EBA ed EIOPA sul sito dell’EIOPA.
Il 4 novembre 2015 sono stati presentati all’IVASS da parte dell’ANIA e dell’AIBA i risultati del tavolo di lavoro sulla semplificazione della nota informativa dei prodotti danni.
Il tavolo di lavoro promosso dall’IVASS, che ha visto coinvolto rappresentanze degli intermediari assicurativi ed associazioni di consumatori, propone:
Le proposte sono finalizzate ad una maggiore comprensibilità da parte del cliente e alla razionalizzazione degli adempimenti per le imprese e per gli intermediari, promuovendo anche la dematerializzazione della documentazione.
Si rinvia al comunicato stampa sul sito dell’ANIA.
Il Presidente dell’IVASS e Direttore Generale della Banca d’Italia, il Dott. Salvatore Rossi, è intervenuto alla 10° Commissione permanente Industria, Commercio, Turismo del Senato in merito all’esame del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Il suo intervento, che analizza il provvedimento nella parte dedicata al settore RC auto, esprime l’apprezzamento da parte dell’Autorità di Vigilanza per gli obiettivi del disegno di legge, quali, a titolo esemplificativo, la promozione dell’uso dei “contratti base” previsti da precedenti interventi legislativi, nonché dell’utilizzo del “preventivatore” IVASS-MiSE per comparare le diverse offerte sul mercato.
L’intervento segnala altresì i potenziali rischi che l’Autorità di Vigilanza ravvisa nelle norme in discussione sullo sconto minimo obbligatorio connesso con l’installazione della “scatola nera” e sull’eliminazione o riduzione delle differenziazioni tariffarie territoriali (previsti dagli articoli 3 e 7 del disegno di legge).
In particolare, viene evidenziato il rischio che tali norme disincentivino le imprese dall’adottare lo strumento della scatola nera e che le stesse possano essere considerate contrastanti con il principio comunitario della libertà tariffaria.
Si veda il testo dell’intervento sul sito dell’IVASS.
Facciamo nota della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dei seguenti regolamenti di esecuzione della direttiva Solvency II, riguardanti il calcolo dei requisiti patrimoniali e la vigilanza:
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22891 della Terza sezione civile, depositata il 10 novembre, confermando la validità della clausola “claims made”, ha ribadito il principio di diritto secondo cui tale clausola può essere considerata vessatoria, e quindi soggetta a specifica approvazione, soltanto quando la stessa esplichi la propria efficacia limitativa rispetto ad altre clausole contenute nelle condizioni generali o nel modulo o formulario della polizza assicurativa.
In altre parole, si devono distinguere due possibili situazioni. Da un lato, il caso in cui la clausola “claims made” è inserita nella parte del contratto volta alla definizione dell’oggetto della copertura assicurativa (avente o meno la veste grafica di clausola), e quindi svolge una descrizione dell’oggetto del contratto, che non richiede specifica approvazione.
Dall’altro lato, il caso in cui la clausola “claims made” viene inserita come specifica clausola o “condizione” che limiti la garanzia assicurativa e dunque l’oggetto del contratto come precedentemente definito, con la conseguenza che la clausola stessa viene a svolgere non solo una funzione chiarificatrice dell’oggetto del contratto, ma in realtà di limitazione dello stesso (dal momento che esso, come descritto nelle clausole precedenti appariva più ampio).
Questa impostazione si pone in continuità con quella n. 5624 del 2005 (pronunciata sempre dalla sez. III della Cassazione), secondo cui per determinare la vessatorietà della clausola “claims made” sia necessario accertare, nello specifico contratto dedotto in giudizio, la sussistenza di clausole generali rispetto alle quali la clausola “claims made” possa in concreto configurarsi come una limitazione della responsabilità dell’assicuratore.
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