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US/Ukraine minerals deal: Digging into the detail
The United States and Ukraine governments have announced the signature of an agreement of a minerals deal for Ukraine.
Publication | September 2015
Un ulteriore tassello va ad aggiungersi al già complesso panorama delle disposizioni normative e regolamentari concernenti le polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance).
Facendo seguito all’incontro con il mercato del 5 giugno, lo scorso 26 agosto le Autorità di vigilanza per il settore assicurativo (IVASS) e bancario (Banca d’Italia) hanno difatti reso noto i contenuti di un documento congiuntamente predisposto ed inviato agli operatori di mercato, contenente le misure predisposte a tutela dei clienti acquirenti dei prodotti sopra menzionati.
Il documento è indirizzato a tutte le imprese assicurative operanti in Italia (in quanto emittenti dei prodotti e responsabili dei processi distributivi), italiane e non, nonché a tutte le banche ed agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB iscritti alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).
Essendo il documento indirizzato a disciplinare il fenomeno delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti, restano apparentemente fuori dai destinatari le altre categorie di intermediari assicurativi non erogatori di finanziamenti (agenti, broker, collaboratori di questi ultimi). E’ tuttavia facile prevedere come:
Molteplici i profili di criticità ravvisati dalle Autorità nel documento congiunto, relativi sia ai contenuti del prodotto assicurativo, sia ai processi di collocamento dello stesso, sia ad entrambi tali profili:
Sulle premesse di cui sopra, esercitando la propria moral suasion nonché le prerogative concesse dalla legge di esercitare le proprie funzioni anche mediante provvedimenti di soft law, le Autorità hanno elaborato le indicazioni che si attendono siano implementate dagli operatori di mercato, al fine di allineare le garanzie alle reali esigenze di copertura dei rischi e strutturare processi distributivi improntati a canoni di correttezza sostanziale:
a. l’abbandono del modello “one size fits all” tipico delle polizze con pacchetti di garanzie rotanti, ma calibrate rispetto alle caratteristiche della clientela. Si tratta di un cambiamento importante rispetto alla prassi attuale del settore, che darà probabilmente vita a prodotti riservati a segmenti specifici ed omogenei di clientela, piuttosto che a prodotti “modulari”.
b. una revisione attenta delle polizze, volte al riequilibrio delle garanzie contrattuali a favore del contraente, mediante:
c. una revisione dei processi assuntivi, che comporti:
d. l’applicazione di talune misure “retroattive” rispetto al portafoglio dei clienti esistenti, relative a:
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Le indicazioni delle Autorità, secondo quanto enunciato nel provvedimento, dovranno essere recepite in:
L’intervento delle Autorità di Vigilanza si inserisce nel filone, consolidato già da qualche anno (si vedano i vari decreti D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, c.d. Sviluppo Italia e D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221), che ravvisa nelle Polizze PPI uno degli ambiti principali su cui intervenire, al fine di abbassare i costi di accesso al credito ed al contempo di recuperare disponibilità finanziarie utili alla ripresa dei consumi.
Costituisce la naturale conseguenza rispetto ad un certo atteggiamento di una parte minoritaria del mercato ad eludere i meccanismi via via elaborati dalle Autorità di Vigilanza al fine di riequilibrare le posizioni contrattuali delle parti, sulla falsariga di quanto avvenuto nel mondo anglosassone.
Non mancano tuttavia diversi spunti di riflessione circa gli indirizzi espressi dalle Autorità:
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The United States and Ukraine governments have announced the signature of an agreement of a minerals deal for Ukraine.
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