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US/Ukraine minerals deal: Digging into the detail
The United States and Ukraine governments have announced the signature of an agreement of a minerals deal for Ukraine.
Publication | May 2017
Il 3 maggio scorso il Senato ha approvato con modifiche il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (“DDL”) presentato alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015 dal Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute, dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia. Il testo approvato è stato quindi trasmesso nuovamente alla Camera dei Deputati per la seconda lettura ed entrerà in vigore solo qualora venga approvato senza ulteriori modifiche anche in tale sede1.
La portata applicativa del DDL risulta in ogni caso molto ampia, considerato che in aggiunta a numerose disposizioni in materia di RC auto, lo stesso contiene diverse disposizioni in materia di RC professionale e RC medica, nonché alcune norme generali sulla durata dei contratti assicurativi danni.
Il DDL nella sua formulazione originaria estendeva il principio della durata annuale della polizza RC auto e del divieto di tacito rinnovo ai contratti stipulati per i rischi accessori (come ad esempio gli atti vandalici o il furto) al rischio principale RC auto, a condizione che le due polizze (ossia la polizza principale RC auto e quella accessoria) fossero state stipulate in abbinamento.
L’attuale testo approvato dal Senato invece, in aggiunta a quanto già detto, estende il divieto di tacito rinnovo a tutte le polizze assicurative rientranti nei rami danni.
Diversi saranno naturalmente i punti da chiarire in fase di implementazione, a partire dall’eventuale applicazione ai contratti in corso, per finire con l’applicabilità della norma a contratti misti, vita e Danni.
Similmente a quanto previsto per la polizza di RC degli avvocati, il DDL prevede che, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le polizze di responsabilità civile professionale debbano offrire un periodo di ultrattività decennale per fatti accaduti durante il periodo di efficacia della polizza. La disposizione è oscura in diversi punti, sia perché non è chiaro in che termini si possa articolare la libertà contrattuale delle parti (ad esempio: se si possa ammettere una deroga tout court della previsione), sia perché non è chiaro se l’offerta del periodo di ultrattività debba tradursi in una opzione a favore del contraente, o piuttosto in un’estensione automatica di copertura.
La regola si applica anche alle polizze in vigore alla data di entrata in vigore della legge. A richiesta del contraente, le compagnie devono offrire la rinegoziazione indicando le nuove correzioni di premio.
Viene ulteriormente rivista la materia delle polizze connesse a mutui o finanziamenti, difatti:
Le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto ed a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Secondo il DDL, le imprese di assicurazione assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.
In mancanza di precisazioni in merito, riteniamo che la previsione si attui anche nei confronti delle compagnie comunitarie.
Il DDL prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per la singola violazione o elusione dell’obbligo a contrarre nei confronti di un singolo potenziale assicurato: il range sarà da Euro 4.500 a Euro 15.000. Rimangono inalterate invece le sanzioni (ben più importanti) previste per i casi più gravi di violazione generale dell’obbligo a contrarre, quelle per “zone territoriali” o “singole categorie di assicurati”.
In deroga all’obbligo a contrarre, si precisa che le impresa di assicurazione, accertata l’inesattezza dei dati ricevuti dal contraente in fase precontrattuale, possono rifiutare la proposta rivolta dall’assicurato in base al preventivo formulato sulla scorta delle informazioni inesatte fornite, ma sono tenute a formulare un altro preventivo.
Si afferma infine, esplicitamente, che il contraente e l’intestatario del veicolo possono non coincidere (come invero già avviene di fatto nella prassi).
Gli intermediari assicurativi, prima della sottoscrizione di una polizza RC auto, sono tenuti ad informare il consumatore (e non le altre categorie di contraenti) in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti dalle imprese di assicurazione di cui sono mandatari in relazione al contratto base. Tale obbligo di informativa viene adempiuto dall’intermediario istituendo un collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico.
La presente disposizione, apparentemente: (i) si applica solo rispetto ai clienti consumatori e dunque non dovrebbe rilevare nel caso di clienti professionisti; (ii) non si applica ai broker privi di compagnie mandanti; (iii) nel caso di catene di intermediari, dovrebbe trovare applicazione nei confronti dell’intermediario che abbia il contatto con il cliente; (iv) richiede, ai fini dell’applicazione, l’implementazione di provvedimenti attuativi da parte di IVASS, i quali dovranno regolamentare sia il funzionamento del preventivatore unico da cui attingere le quotazioni, sia le modalità tramite le quali il consumatore che acceda direttamente al preventivatore potrà concludere il contratto tramite agenzia o sul sito della compagnia; (v) prevede la nullità del contratto, invocabile solo dal consumatore, ove l’informativa non sia stata fornita.
Il DDL richiede alle imprese di assicurazione di applicare uno sconto sul premio qualora, su proposta dell’impresa: (i) il contraente si renda disponibile a farsi ispezionare il veicolo prima dell’inizio del periodo di polizza; (ii) il contraente accetti l’installazione della scatola nera2. In ragione del nuovo disposto di cui all’art. 145 bis, le risultanze della scatola nera costituiranno piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono (salvo prova del malfunzionamento o manomissione), così risolvendo una questione che aveva dato adito ad un ampio dibattito; (iii) il contraente acconsenta all’inserimento di dispositivi che impediscono l’accensione dell’automobile in caso di tasso alcolemico superiore a quello previsto per legge.
Le ipotesi sub (ii) e (iii) si applicheranno anche nel caso in cui i dispositivi non siano proposti dalla compagnia, ma siano già presenti e siano “portabili”; le stesse trovano inoltre applicazione anche nei confronti di un assicurato che subisca un sinistro ed a seguito dello stesso decida di installare i predetti dispositivi (così di fatto attenuando l’incremento di premio altrimenti derivante dal peggioramento di classe).
I criteri e le modalità per la concessione degli sconti saranno determinati tramite provvedimento dell’IVASS, mentre relativamente al quantum la disposizione si limita a precisare che lo sconto dovrà essere “significativo” e distinto per ciascuna delle condizioni che ne determinano l’applicazione. La misura dello sconto dovrà in ogni caso essere indicata sia nel preventivo che nel contratto, nonché pubblicizzata sul sito; la stessa sarà inoltre verificata periodicamente dall’IVASS alla luce dei dati comunicati dalle compagnie alle banche dati. Per lo sconto relativo alle province con maggiore sinistrosità, nell’indicare parametri e criteri, IVASS dovrà tener conto del premio medio applicato a classi corrispondenti di assicurati, nelle province a minor sinistrosità (premi i quali costituiranno dunque, di fatto, il benchmark di riferimento verso cui i premi delle province a maggior sinistrosità dovranno tendere, come espressamente affermato dalla disposizione).
In mancanza, per ora, di interpretazioni ufficiali sul punto, riteniamo che:
Il DDL richiede alle imprese di assicurazione di indicare (in valore assoluto ed in percentuale) la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, applicata all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione di una nuova polizza con clausola bonus malus, ovvero al momento del suo rinnovo.
Il DDL interviene anche sul tema dell’assegnazione della classe di merito in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, prescrivendo alle imprese di non applicare alcuna distinzione di classe di merito in funzione della durata del rapporto assicurativo e garantendo, nell’ambito della stessa classe di merito, parità di condizioni a parità di rischio.
Il DDL prevede che, nei sinistri con soli danni a cose, siano ammissibili solo i testimoni già indicati:
In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
Ove la precedente disciplina non sia osservata, i testimoni possono essere ammissibili solo in caso di comprovata impossibilità di identificazione tempestiva.
Come noto, per le lesioni di non lieve entità, l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private prevede l’emanazione tramite decreto ministeriale di una tabella per la determinazione di risarcimenti standardizzati in caso di lesioni risarcibili nell’ambito di sinistri RC auto.
Ad oggi la tabella di cui all’art. 138 non è ancora stata emanata.
Il DDL modifica tale articolo in modo tale che la tabella consideri, nella determinazione del quantum dei risarcimenti, anche il danno morale da lesione dell’integrità fisica. In questo modo si intende raggiungere l’obiettivo che il risarcimento del danno ottenuto tramite l’applicazione della tabella sia pieno, e che pertanto sia esaustivo, con esclusione di ulteriori voci risarcitorie (fatto salvo l’incremento sino al 30% applicabile dal giudice laddove sia provata una menomazione rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali).
Vale la pena notare sin d’ora che alcune opinioni dottrinali ritengono imprecise alcune espressioni del nuovo articolo 138 e sostengono che anche in caso di approvazione potrebbero rimanere spazi per il riconoscimento di ulteriori voci risarcitorie.
Il nuovo articolo 139 previsto dal DDL introduce meccanismi simili all’art. 138 per le lesioni di lieve entità. Il DDL precisa che anche i risarcimenti previsti dal presente articolo devono essere considerati esaustivi e che sono indennizzabili unicamente le lesioni di lieve entità che siano accertabili strumentalmente o che siano oggettivamente rilevabili visivamente (es. cicatrici).
Da notare che le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 saranno anche alla base della determinazione degli indennizzi nell’ambito della medical malpractice (si veda da ultimo l’art. 7 della legge 64/2017, c.d. legge Gelli).
Per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 ed M3 dell'art 47 del Codice della strada i massimali minimi di legge sono determinati in euro 15 milioni per danni alle persone ed euro 1 milione per danni a cose, da intendersi per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime/danneggiati.
Ai fini di tale regola, le categorie citate indicano i seguenti veicoli:
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
I massimali si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge e sono raddoppiati a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
L’obbligo di comunicare i dati è esteso formalmente anche alle imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.
Le sanzioni per l’omessa o irregolare comunicazioni dei dati alla Banca dati sinistri, testimoni e danneggiati, e alla banca dati degli attestati di rischio saranno rilevate semestralmente (con un’unica sanzione tra Euro 5.000 ed Euro 50.000) e non con l’inferiore periodicità attuale; la disposizione è evidentemente volta ad evitare il moltiplicarsi degli accertamenti e dunque delle sanzioni, che aveva in passato determinato la reazione del mercato avverso i provvedimenti dell’Autorità.
Premessa: l’archivio riunisce molte banche dati, prima delle quali banca dati sinistri, testimoni, danneggiati. Le imprese di assicurazione che alimentano la banca dati sinistri ricevono automaticamente un flusso di ritorno dall’archivio informatico integrato in materia di rischio frode.
Il DDL prevede inoltre che l’archivio sia in futuro collegato con ulteriori banche dati rispetto a quelle attuali, ovvero: il Casellario centrale infortuni dell’INAIL, il casellario giudiziale, il casellario carichi pendenti, l’anagrafe tributaria (limitatamente alle informazioni anagrafiche), l’anagrafe nazionale della popolazione residente.
Il 3 maggio scorso il Governo ha trasmesso al Senato per il previsto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che introduce modifiche nel Testo Unico della Finanza.
Il decreto attuativo conferma l’applicazione delle regole contenute nel Testo Unico della Finanza di derivazione MiFID II (come attualmente previsto per le regole di derivazione MIFID) ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, così come la competenza della Consob ad esercitare la relativa vigilanza su imprese assicurative e soggetti abilitati. L’ambito regolato dal Testo Unico della Finanza a tale riguardo si estende oltre che all’offerta (oggi “promozione e collocamento”) anche alla realizzazione dei prodotti (product governance) e alla consulenza avente ad oggetto tali prodotti.
L’attuazione della direttiva, oltre all’emanazione del decreto legislativo in questione, richiederà la modifica da parte della Consob e della Banca d’Italia dei regolamenti attuativi del Testo Unico della Finanza, su cui si svolgerà una pubblica consultazione.
Con la sentenza n. 10506 del 24 Aprile scorso, la 3° sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema della legittimità delle clausole c.d. claims made con cui le imprese di assicurazione subordinano l'indennizzabilità del sinistro alla circostanza che il terzo danneggiato abbia chiesto all'assicurato il risarcimento del danno entro i termini di vigenza del contratto. In particolare la Corte ha considerato alla stregua di un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c. una clausola claims made che escludeva il diritto all'indennizzo dell’assicurato per i danni causati dallo stesso in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato abbia chiesto il pagamento dopo la scadenza del contratto; una clausola di questo tipo quindi non può dirsi "diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela", ai sensi dell'art. 1322 c.c., ma al contrario “realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.
Per un maggior approfondimento del tema si rinvia all’articolo “Italian court hands down surprising decision on validity of claims-made clauses” degli Avvocati Salvatore Iannitti e Cecilia Buresti.
Con la sentenza n. 8806 del 5 aprile scorso, la 1° sezione civile della Corte di Cassazione ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, ai fini del giudizio di usurarietà, aveva escluso dal calcolo del tasso effettivo di un finanziamento le voci economiche riconducibili alle spese di assicurazione necessarie a garantire al creditore il rimborso totale o parziale del credito (in una fattispecie disciplinata dalle Istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione dei tassi del 2001, vigenti nel periodo in cui il finanziamento era stato concesso).
Secondo i giudici di legittimità, considerando l’articolo 644 del codice penale, le spese di assicurazione relative ad un contratto assicurativo a garanzia di un credito rientrano tra le voci da tenere in considerazione nel calcolo del tasso di finanziamento ai fini della disciplina sull’usura, alla sola condizione che tale spesa risulti “collegata” all’operazione di credito. E’ degno di nota che la Corte di Cassazione ha tenuto conto delle Istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione dei tassi effettivi globali, ritenendo che “La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”.
Il disegno di legge era già stato approvato dalla Camera dei Deputati, ma il Senato lo ha profondamente modificato prima di approvarlo. Da ciò deriva la necessità di una nuova approvazione alla Camera, come indicato nel testo. Non è da escludere la possibilità che la Camera dei Deputati lo modifichi ulteriormente, con ulteriore rinvio al Senato.
Relativamente alle imprese che assicurano flotte di veicoli, bisognerà attendere l’emanazione dei provvedimenti di attuazione per comprendere se la disposizione troverà applicazione anche in tale ambito (rispetto alle quali comunque la localizzazione su base provinciale risulterà nella maggior parte dei casi ardua).
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