Giurisprudenza

La Cassazione, con sentenza n. 13289 del 19 maggio 2025, si è occupata del regime probatorio nelle controversie aventi ad oggetto la lesione dell’affidamento incolpevole del privato nel corretto esercizio dell’azione amministrativa.

Nel caso specifico, una società presentò un’istanza per ottenere il certificato di compatibilità ambientale e l’autorizzazione per costruire e gestire un impianto microidroelettrico. Dopo aver acquisito i pareri e nulla osta degli enti competenti, la Giunta Regionale approvò il progetto. Seguì la stipula di una convenzione con i Comuni interessati, l’approvazione di un disciplinare e il rilascio della concessione.

Tuttavia, il provvedimento concessorio fu, all’esito di vari gradi di giudizio, annullato a seguito dell’impugnativa presentata da alcune associazioni ambientaliste.

A seguito di ciò, la società avviò un’azione risarcitoria, sostenendo di aver fatto legittimo affidamento sulla validità dei provvedimenti poi annullati.

Nel decidere la controversia, la Cassazione, pur respingendo il ricorso, ha confermato l’orientamento per cui la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’affidamento incolpevole del privato non è qualificabile né come extracontrattuale né come contrattuale in senso proprio. Si configura, piuttosto, come una responsabilità di tipo relazionale o da “contatto sociale qualificato”.

Cosa deve provare il privato?

  1. L’esistenza di un rapporto con l’Amministrazione (ad esempio, di aver presentato domanda per ricevere un’autorizzazione).
  2. Che l’Amministrazione ha violato i doveri di correttezza e buona fede (salva l’ipotesi di condotta omissiva per il quale è sufficiente la mera allegazione).
  3. Che si è generato un affidamento incolpevole, cioè un’aspettativa legittima basata su quel comportamento.
  4. Che c’è stato un danno effettivo e che esiste un nesso di causa tra il comportamento scorretto dell’Amministrazione e il danno subito.

Cosa deve provare invece la Pubblica Amministrazione?

  1. Che il comportamento omissivo non c’è stato, ovvero che ha agito correttamente e nei tempi dovuti; ovvero
  2. Che il comportamento contestato non ha provocato il danno o comunque il danno non è imputabile all’Amministrazione.


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