Lo Stop & Go in relazione ai contratti a tempo determinato (ossia il periodo che deve intercorrere tra un contratto a termine e un altro) non si applica ai “lavoratori occupati in attività stagionali”.
La modifica legislativa, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 21, co. 2, D.lgs. 81/2015, chiarisce che sono incluse tra le attività stagionali:
- quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
- le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si precisa che i contratti collettivi devono essere stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
In particolare, spetterà alla contrattazione collettiva chiarire specificamente, senza limitarsi a un richiamo formale e generico della nuova disposizione, in che modo, in concreto, quelle caratteristiche si riscontrino nelle singole attività definite come stagionali.