Aggiornamenti legali e regolamentari

Financial Services

Publication Lunedì, 22 febbraio 2016

Consiglio dei ministri - misure urgenti per la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)

In data 10 febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D. L. n. 18 del 14 febbraio 2016, recante misure urgenti per la riforma delle Banca di Credito Cooperativo (BCC) e altre disposizioni urgenti per il settore del credito. Il testo del decreto legge: (i) completa la riforma delle BCC e (ii) recepisce nella normativa nazionale l’accordo raggiunto con la Commissione europea sullo schema di garanzia per rendere più agevole alle banche lo smobilizzo dei crediti in sofferenza. In particolare, quanto alle BCC, il predetto D. L.: (a) conferma il ruolo delle BCC come banche delle comunità e dei territori; (b) introduce norme finalizzate a migliorare la qualità della governance e semplificare l’organizzazione interna. In materia di sofferenze bancarie, è previsto, tra le altre cose: (A) il tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali anche attraverso l’accesso di capitali esterni al mondo cooperativo; (B) un regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione per la cessione di portafogli di crediti pecuniari in sofferenza, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo dei non performing loans e facilitare l’ingresso di investimenti di medio-lungo periodo.

Si veda il link al sito della gazzetta ufficiale

Consiglio dei ministri – obblighi di trasparenza per gli emittenti e prospetto

In data 10 febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento nazionale: (i) la Direttiva 2013/50/UE in materia di obblighi di trasparenza relativi alle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; (ii) la Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; e, (iii) la Direttiva 2007/14/CE sulle modalità di applicazione di alcune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE. Gli aspetti di maggior rilievo dell’intervento normativo, di cui all’emanando decreto legislativo, sono: (a) l’innalzamento della soglia che fa scattare gli obblighi di comunicazione al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate, che passa dal 2% al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; (b) l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, concedendo alla CONSOB il potere di reintrodurla solo previo compimento di un’analisi di impatto, da cui emerga l’assenza di eccessivi oneri per gli emittenti (in particolare le PMI) e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad alimentare le scelte degli investitori senza però condurre ad un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.

Si veda il link al sito del governo italiano

Consiglio dei ministri - sistemi di garanzia dei depositi

In data 10 febbraio 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo d’implementazione della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD) che armonizza la normativa in tema di sistemi di garanzia dei depositi, con l’obiettivo di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. Lo schema di decreto legislativo conferma in Euro 100.000 l’ammontare massimo di rimborso che possono ottenere i depositanti. Tale livello di copertura si applica a tutti i sistemi di garanzia operanti nell’Unione Europea. Infine, viene fissata la dotazione finanziaria minima di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, nonché si disciplinano le modalità di intervento che tali sistemi di garanzia devono adottare e le modalità di rimborso dei depositanti.

Si veda il link al sito del governo italiano

Commissione Europea – Direttiva 2014/65/UE

In data 10 febbraio 2016, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di Direttiva e una Proposta di Regolamento, con i quali si posticipa di un anno la data di applicazione della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014. La ragione per cui si propone di posticipare l’applicazione dell’impianto normativo della MiFID II, è quella di garantire un adeguato periodo di tempo sia alle autorità nazionali competenti che agli operatori per l’implementazione della nuova disciplina.

Si veda il link al sito della Commissione europea

Consiglio dei ministri - Schema di disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza

In data 10 febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’obiettivo è cercare di affrontare in maniera tempestiva i casi di crisi aziendale al fine di evitare e contenere il rischio sistemico. Lo schema della legge delega al Governo prevede, tra le altre cose: (i) l’introduzione di un meccanismo di allerta preventivo, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria; (ii) una semplificazione delle regole processuali; (iii) l’introduzione della figura del “giudice specializzato” in materia di crisi aziendali; (iv) la previsione di una nuova modalità di vendita dei beni di imprenditori sottoposti a procedura concorsuale, che prevede la creazione di un mercato unico nazionale; e (v) la riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria per le grandi imprese.

Si veda il link al sito del governo italiano

MISE – cancellazione del sindaco dimissionario in caso di inerzia degli amministratori

In data 9 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato la Circolare 3687/C in risposta a un quesito in merito al sindaco dimissionario e alle modalità di iscrizione della cancellazione in caso di inerzia degli amministratori. Nello specifico, il MISE ha chiarito che in caso di inerzia nell’adempimento degli obblighi pubblicitari da parte dell’organo amministrativo, trascorsi 30 giorni dalla cessazione dell’incarico del sindaco, trova applicazione la sanzione di cui all’Articolo 2630 del Codice Civile, nonché l’iscrizione d’ufficio, conseguente alla segnalazione di cui all’Articolo 9 della L. 241/1990 da parte del sindaco cessato.

Si veda il link al sito del Ministero dello sviluppo economico



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