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US/Ukraine minerals deal: Digging into the detail
The United States and Ukraine governments have announced the signature of an agreement of a minerals deal for Ukraine.
Publication | February 2017
“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito”.
“In tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall'articolo 2-bis, comma secondo, del D.L. n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c., dell'articolo 644 c.p., e della L. n. 108 del 1996, articoli 2 e 3, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl'interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”.
“E’ inattendibile la consulenza di parte che dichiaratamente pretende di determinare il Tasso Effettivo Globale sulla base di formule differenti da quelle adottate dalla Banca d’Italia e in riferimento alle quali risulta rilevato il Tasso Effettivo Globale Medio e, di riflesso, il Tasso Soglia”.
“L’allegazione implicita compiuta tramite il rinvio con l’atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., le allegazioni implicite, quindi, le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell’azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all’atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all’art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale”.
“In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito”.
“L’uso di espressioni quali 'a prima richiesta', 'a semplice richiesta scritta', e consimili non è considerato decisivo ai fini della qualificazione delle garanzie in termini di contratti autonomi di garanzia, potendo tali espressioni stare a significare che le parti hanno corredato la fideiussione della clausola del solve et repete senza che sia preclusa al garante la possibilità di far valere la nullità della garanzia ovvero dell’obbligazione garantita”.
“L’art. 41, comma 2, TUB prevede che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore; la somma poi ricavata dall’esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento. In sede di esecuzione individuale possono essere provvisoriamente riconosciuti i crediti, eventualmente anche per spese, del solo creditore fondiario, mentre ogni questione attinente al creditore non fondiario deve essere definitivamente affrontata e risolta in sede di stato passivo e di riparto nel fallimento, ivi compreso il rimborso delle spese esecutive sostenute dal creditore procedente non fondiario”.
“L’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell’onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale. Non modifica il regime dell’onere probatorio neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte, di talché per poter procedere alla determinazione del credito azionato dalla società correntista fin dall’inizio è necessario che gli attori in riconvenzionale producano gli estratti conto senza soluzione di continuità fin dal sorgere del rapporto”.
“La forma scritta richiesta per i contratti bancari può ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui il contratto, che abbia avuto pacifica esecuzione, sia sottoscritto dal solo cliente su moduli predisposti dalla banca”.
“Nell’ambito di un giudizio cautelare instaurato per ottenere la rettifica del credito “in contestazione” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, esiste il periculum in mora sub specie di danno non patrimoniale che si rinviene nella lesione all’onore, alla reputazione, e all’affidabilità personale del segnalato”.
“Non può più darsi seguito all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "il contratto di sconto non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem". Esso costituisce operazione bancaria a tutti gli effetti e come tale non sfugge alla regola formale imposta dagli artt. 117 e 127 TUB”.
“Il benchmark, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, in ogni caso costituisce un modo per valutare la razionalità e la adeguatezza dell’attività dell’intermediario, giacché a ogni benchmark è associato un rischio, misurato statisticamente dalla volatilità che caratterizza il parametro prescelto a riferimento”.
“Nell’ambito di un contratto di servizi di investimento, l’intermediario deve assolvere ad obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 21 TUF, che si concretizzano nell’indicazione delle caratteristiche della gestione e della sua rischiosità; a tal fine il parametro oggettivo di riferimento (il benchmark) assume rilievo non esclusivo, ma certamente concorrente, a definire le caratteristiche della gestione. L’obbligo di diligenza, che si compone in particolare del dovere di trasparenza, richiede la specificazione del grado di rischiosità relativa alle forme di investimento, da intendersi come parametro composito”.
“La mancata indicazione iniziale del mark to market o del costo di estinzione subito dopo la conclusione di un contratto di interest rate swap (unbundling) o della formula matematica da applicare per il calcolo dello stesso non ne comporta la nullità per mancanza dell’oggetto o della causa. Infatti, il mark to market attiene al valore dello swap e quindi alla economicità del contratto che non entra né nella causa né nel suo oggetto”.
“Le operazioni di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti sono qualificabili – sul versante dell’operatore - come attività professionali di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatore”.
“E’ nullo, in quanto non conforme al collar swap quale previsto dall’art. 3, comma 2, lett.d) del D.M. 389/2003, il derivato nel quale l’opzione floor ceduta dall’Ente è di valore superiore all’opzione cap acquistata. La vendita di una opzione floor è infatti legittima nei soli rigorosi limiti in cui serva a finanziare l’acquisto del cap. Il collar swap deve ritenersi norma imperativa posta a tutela della finanza pubblica”.
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