LIMITE IMPIEGO LAVORATORI SOMMINISTRATI – lavoratori assunti dalla Agenzia di Somministrazione con contratto a tempo indeterminato

Com’è noto, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.

Il Collegato Lavoro aggiunge ora all’elenco già previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2015, ulteriori ipotesi di utilizzo di lavoratori in somministrazione a tempo determinato non computabili ai fini della determinazione del tetto massimo del 30%. In particolare è questo il caso di soggetti assunti dall’Agenzia di somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

LIMITE IMPIEGO LAVORATORI SOMMINISTRATI – Ulteriori ipotesi

Altre ipotesi in cui i lavoratori somministrati a tempo determinato non vengono calcolati ai fini dell’applicazione del limite del 30%

  • avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
  • imprese start-up innovative di cui all'art. 25, c. 2 e 3, DL 179/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite;
  • svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21, c. 2, DLgs 81/2015;
  • specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • di lavoratori di età superiore a 50 anni;

DURATA SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione a tempo determinato, tuttavia, non può durare più di 24 mesi, neanche se il lavoratore somministrato è assunto a tempo indeterminato dalla agenzia del lavoro

È stata soppressa la disciplina transitoria che prevedeva la possibilità per l’utilizzatore di impiegare, oltre il termine massimo di 24 mesi, lavoratori in somministrazione a tempo determinato, per i quali l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato (previsione in precedenza valida fino al 30 giugno 2025).

La Circolare ha chiarito che, alla luce della soppressione, in caso di superamento del limite temporale di 24 mesi, si verifica la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Sebbene ad oggi non esista alcuna norma che sanzioni espressamente con la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore il superamento del limite suddetto, è opportuno tenere conto delle indicazioni ministeriali anche alla luce delle pronunce di parte della giurisprudenza (che ha applicato tale limite e le relative sanzioni interpretando in tal senso fonti giuridiche europee).

CAUSALE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

I contratti di somministrazione a tempo determinato con particolari soggetti svantaggiati non necessitano di una “causale”

Non è necessario apporre una “causale” al contratto di somministrazione a tempo determinato laddove il rapporto di lavoro sia instaurato con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così come definiti dal DM 17 ottobre 2017 (ad es. adulti che vivono soli, con una o più persone a carico, coloro che non hanno un diploma di scuola media o professionale).

Qui di seguito l’elenco dei cc.dd. lavoratori svantaggiati (o molto svantaggiati):

  • adulti che vivono soli, con una o più persone a carico;
  • coloro che non hanno un diploma di scuola media o professionale;
  • coloro che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni o che abbiano superato i 50 anni di età;
  • coloro che siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità uomo-donna in tutti i settori economici e appartengono al genere sottorappresentato;
  • coloro che appartengono a minoranze etniche di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di una formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.


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