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Global | Publication | dicembre 2025
App. Roma, sez. Impresa, sent., 16 giugno 2025, n. 3774
Una recente decisione della Corte d’Appello di Roma affronta il tema dell’azione di responsabilità proposta dal creditore sociale nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. Il caso nasce da una domanda di risarcimento per mala gestio e atti dannosi verso il creditore, con richiesta di condanna per oltre € 55.000.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo sussistente la mala gestio e l’insufficienza del patrimonio sociale. Tuttavia, la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio: la società, titolare del credito risarcitorio, non era stata citata in giudizio, pur essendo litisconsorte necessario.
La pronuncia chiarisce che il creditore, agendo ex art. 2476, co. 6, c.c., esercita un’azione sociale di responsabilità quale sostituto processuale ai sensi dell’art. 81 c.p.c., analogamente a quanto avviene per il socio che agisce ex co. 3. Ne consegue che la società deve partecipare al giudizio, anche quando l’azione è proposta dal creditore.
La Corte ha inoltre ribadito che l’azione individuale ex co. 7 è esperibile solo per danni diretti al terzo, non per meri riflessi di danni al patrimonio sociale. La decisione conferma l’importanza di distinguere tra le diverse azioni di responsabilità e di rispettare le regole sul litisconsorzio necessario per evitare nullità processuali.
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Con l’ordinanza n. 30392 del 18 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito sul probabile esito dell’azione giudiziale omessa dall’avvocato è, di regola, una valutazione di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Tale giudizio, infatti, attiene al nesso di causalità tra l’attività non svolta e il possibile risultato favorevole per il cliente.
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Il 25 novembre 2025 IVASS ha emanato il Provvedimento n. 163, che introduce modifiche ai Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2018. Si tratta di un passo importante per completare il quadro normativo sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative, l’Arbitro Assicurativo, operativo dal 7 ottobre scorso.
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