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Novità principali in ambito assicurativo
Publication | Luglio 2017
- Sentenza 16601/17: la Cassazione consente il riconoscimento di sentenza straniera contenente danni punitivi
- Lettera dell’IVASS al mercato sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- I chiarimenti UIF sul decreto legislativo 90/2017
- Linee guida della Commissione europea sull’applicazione del regolamento comunitario PRIIPs (regolamento UE 1286/2014)
Sentenza 16601/17: la Cassazione consente il riconoscimento di sentenza straniera contenente danni punitivi
Le Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sentenza 1660/17 del 5 luglio 2017 hanno riconosciuto per la prima volta la compatibilità con l’ordinamento italiano dei punitive damages o danni punitivi. Con tale espressione, di matrice anglosassone, si intende il riconoscimento al danneggiato di un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito, nel caso egli riesca a provare che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave. Il tenore della condotta o la gravità del comportamento giustificano pertanto una condanna risarcitoria che non si limita a comprendere il mero ristoro del danno subito, prevedendo una quota di risarcimento aggiuntiva a titolo di condanna per il danneggiante.
La giurisprudenza è stata finora concorde nel ritenere che tale istituto non potesse trovare riconoscimento all’interno dell’ordinamento italiano, ma la sentenza della Cassazione sembra aprire uno spazio per un’inversione di tendenza.
La vicenda giudiziaria trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia che dichiara valide ed efficaci nell’ordinamento italiano tre sentenze pronunciate dalle corti statunitensi dello Stato della Florida che condannano una società italiana produttrice di caschi ad una sanzione, considerata punitiva dato il suo considerevole ammontare (si trattava di un milione di dollari, oltre le intere spese processuali di ogni grado di giudizio e gli interessi), per i gravi danni alla persona subiti da un motociclista in un incidente durante una gara di motocross a causa di un vizio del casco. La società italiana proponeva ricorso in Cassazione asserendo l’impossibilità del riconoscimento delle sentenze americane in quanto esse prevedevano danni punitivi, non ammesse nell’ordinamento italiano e di conseguenza non riconoscibili.
Di diverso avviso, invece, le Sezioni Unite della Cassazione. La Corte afferma il principio secondo cui, nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (visione monofunzionale), poiché sono interne all’istituto della responsabilità civile la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria (visione polifunzionale dell’istituto). Non sarebbe quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi.
La Cassazione osserva come negli ultimi decenni lo stesso legislatore italiano abbia introdotto, anche se solo saltuariamente, disposizioni dal connotato tipicamente sanzionatorio del risarcimento. Esistono infatti già nel nostro ordinamento delle disposizioni che prevedono risarcimenti che vanno oltre la mera compensazione patrimoniale, quali ad esempio gli interessi moratori per il ritardo del pagamento delle transazioni commerciali (d.lgs 231/02 artt 2 e 5), la disciplina condominiale (art.70 disp. Att.c.c.) e della subfornitura (L. 193/1998 art. 3 comma 3).
Tuttavia questo non significa che i giudici possano pronunciare sentenze comprendenti danni punitivi liberamente. Affinché il carattere sanzionatorio della condanna sia valido, deve, infatti, sempre ricorrere una disposizione legislativa che preveda tale facoltà o, in caso contrario, si avrebbe violazione degli articoli 23 e seguenti (24-25) della Costituzione, che pongono una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali a carico dei privati.
Applicando questo principio costituzionale al caso di specie per le Sezioni Unite se ne ricava che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere che impongano punitive damages, il giudice italiano dovrà sempre verificare in primo luogo che nell'ordinamento straniero vi sia una legge che disponga in tal senso ed in un secondo luogo che essa risponda a principi di tipicità e prevedibilità; sopratutto in termini di limiti quantitativi. In proposito, la Cassazione nota come un presidio di garanzia sia offerto dall’art. 49 della Corte dei diritti fondamentali dell’Unione, nel quale si afferma quel principio di proporzionalità tra pena e reato ormai recepito anche dalle corti statunitensi (dalle quali tendono a sparire i risarcimenti grossly excessive). Al di fuori dei casi specifici in cui la legge (italiana o straniera) espressamente consente al giudice di ricorrere a sanzioni punitive o deterrenti, il giudice dovrà invece continuare ad applicare il criterio tradizionale della compensazione del danno, secondo cui il risarcimento sarà previsto nei limiti della mera ristorazione del danno, mentre non saranno concessi risarcimenti ulteriori rispetto alla perdita subita.
L’inversione di tendenza operata della Cassazione verso il riconoscimento delle sentenze straniere contenenti punitive damages dunque, benché estremamente rilevante e sintomatica di un’apertura funzionale della responsabilità civile, lascia invariato il criterio del risarcimento quando trovano applicazione disposizioni interne, poiché in nessuna parte parte dell’ordinamento italiano, salvo le ipotesi menzionate, si può trovare un ancoraggio normativo in grado di legittimare danni punitivi.
Lettera dell’IVASS al mercato sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
L’IVASS interviene in materia di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con la lettera al mercato del 12 luglio 2017, rivolgendosi alle compagnie assicurative aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo che esercitano la propria attività nel ramo vita in Italia.
In particolare è richiesto alle compagnie assicurative che operano nei rami vita in Italia in regime di libera concorrenza di effettuare un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo da inoltrare all’IVASS all’indirizzo PEC specificato.
Quanto sopra è un’attuazione della disciplina comunitaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, che si ispira alle raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), prevedendo in modo esplicito la necessità in capo ai soggetti obbligati di adottare procedure oggettive e verificate per analizzare i rischi di riciclaggio, mentre viene delegato all’Autorità di vigilanza il compito di dettare criteri e metodologie in materia.
Proprio in attuazione di tali disposizioni, in particolare della cd quarta direttiva (Direttiva UE 2015/849), come si ricorderà recentemente introdotta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, le Autorità Europee di vigilanza hanno elaborato delle linee guida per rafforzare l’identificazione della clientela nonchè i fattori che devono essere considerati per valutare il rischio di riciclaggio.
I chiarimenti UIF sul decreto legislativo 90/2017
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) fornisce alcuni chiarimenti per quanto concerne il recepimento della quarta direttiva comunitaria nel decreto legislativo 90/2017, che modifica la previgente disciplina in tema di riciclaggio.
L’UIF chiarisce con nota del 3 luglio 2017 innanzitutto che le norme di secondo livello, da essa emanate, restano in vigore anche con la nuova legge antiriciclaggio nei limiti in cui i provvedimenti sono richiamati nella stessa lettera di chiarimenti, viene peraltro precisato che i rinvii al d.lg 231/07 devono intendersi riferiti al Decreto come modificato ed oggi vigente. Risulta dunque confermato l’iter da seguire per la segnalazione di operazioni sospette (disciplinata dalla circolare 4 maggio 2017) e restano invariati il sistema Infostate nei software per i soggetti segnalanti e i rapporti che i delegati antiriciclaggio dovranno continuare a tenere in tale materia.
Restano immutati anche gli schemi di anomalie e gli indicatori di anomalie per le operazioni sospette emanati da Banca d’Italia nel 2013.
L’UIF coglie peraltro l’occasione per ricordare che, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, sono eliminati gli obblighi di comunicazione all’UIF delle operazioni di restituzione.
L’articolo 42 comma 1 del d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, elimina di fatto ogni menzione di tali obblighi, limitandosi a prevede un obbligo di astensione che si sostanzia nella necessità che i soggetti obbligati si astengano dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
La restituzione potrà pertanto avvenire in assenza di comunicazione all’UIF.
Linee guida della Commissione europea sull’applicazione del regolamento comunitario PRIIPs (regolamento UE 1286/2014)
Con la Comunicazione sulle linee guida interpretative dell’applicazione del regolamento UE 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, il legislatore comunitario interviene nuovamente in materia di PRIIPs, fornendo i primi chiarimenti al regolamento.
Nella Comunicazione viene innanzitutto ribadito lo scopo del regolamento comunitario n. 1286/2014, in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, ossia quello di stabilire regole uniformi sul formato, sul contenuto e sulle modalità di diffusione del documento contenente le informazioni chiave (key information document, KID) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIPs (acronimo di packaged retail and insurance-based investement products) e diffuso agli investori.
Le linee guida prendono in considerazione tra gli altri il caso dei PRIIPs “multiopzione” per cui, date le loro specifiche caratteristiche, le informazioni non potranno essere fornite in un unico documento conciso ed a sè stante. Viene specificato che la deroga in questione riguarda tuttavia esclusivamente il formato del singolo KID, mentre gli ideatori sono tenuti a rispettare tutrte le altre disposizioni del regolamento, tra cui in primis gli ulteriori obblighi in tema di forma e contenuto.
Tra gli aspetti a cui viene in particolar modo prestata attenzione si segnala la precisazione sul regime di applicazione della disciplina sui PRIIPs che distingue tra il caso in cui l’offerta è ancora in corso al 1° gennaio 2018, ed i casi in cui l’offerta è chiusa. In particolare, mentre per i prodotti la cui offerta sia chiusa resta in vigore la vecchia disciplina, si applicherà la nuova disciplina e dovrà essere quindi prediposto un KID non solo per le offerte che inizieranno dopo il 1° gennaio 2018, ma anche per quelle iniziate in precedenza ed ancora in corso a quella data.
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