Con l’ordinanza n. 22388 del 4 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio una sentenza d’appello che aveva escluso il nesso causale tra un’infezione post-trasfusionale e il decesso del paziente, senza fornire una motivazione adeguata.

Il principio di diritto

La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di concause del decesso, il semplice riferimento a una patologia preesistente o concomitante non è sufficiente per escludere il nesso eziologico con l’evento lesivo principale. Il giudice deve motivare specificamente la prevalenza dell’una o dell’altra causa, secondo il criterio del “più probabile che non”. Inoltre, quando il giudice si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (CTU), deve farlo con una motivazione chiara, logica e fondata, evitando affermazioni generiche o apodittiche.

Il caso concreto

  •  In primo grado, era stata accolta la domanda risarcitoria dei familiari di un paziente deceduto per l’aggravamento di un’epatite C post-trasfusionale contratta in ospedale negli anni ’80.
  • La CTU medico-legale aveva confermato il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia, evoluta in cirrosi epatica e poi in carcinoma epatocellulare, concause del decesso.
  • In secondo grado, la Corte d’appello aveva escluso il nesso causale, senza però fornire una motivazione tecnicamente adeguata.
Le ragioni del rinvio

Secondo la Cassazione, la motivazione della Corte d’appello era solo apparente, basata su una descrizione generica delle condizioni cliniche del paziente e priva di un’adeguata analisi tecnica: la CTU non può essere disattesa senza una valutazione tecnica alternativa e motivata.

In conclusione, il giudice può disattendere le conclusioni del CTU, ma solo se:

  • la motivazione è coerente e logicamente argomentata;
  • si basa su elementi probatori chiari e criteri tecnici esplicitati;
  • non si limita a considerazioni personali o generiche.


Contact

Partner

Recent publications

Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events . . .