Assicurazione | Le ultime novità

Publication Lunedì, 15 febbraio 2016

Segnaliamo le ultime novità legali e regolamentari:

IVASS - Schemi dei nuovi regolamenti IVASS in materia di relazione sulla valutazione della stabilità finanziaria

In data 27 gennaio 2016, l’IVASS ha pubblicato due documenti di consultazione recanti gli schemi dei nuovi regolamenti attuativi delle linee guida emanate dall’EIOPA in ottemperanza alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II). Il documento di consultazione n. 3/2016 contiene lo schema di regolamento in tema di governance connesse alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e i criteri per la loro valutazione. Il documento di consultazione n. 4/2016 contiene lo schema di regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all’IVASS per finalità di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale nonché i relativi termini e modalità di trasmissione dei dati.

Le consultazioni si chiuderanno in data 14 marzo 2016.

Unione Europea - Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD)

In data 2 febbraio 2016, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata la nuova Direttiva sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa (Direttiva 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, la c.d. IDD). La IDD entrerà in vigore in data 22 febbraio 2016 ed abrogherà la Direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di intermediazione assicurativa (IMD1) a decorrere dal 23 febbraio 2018, data entro la quale dovranno essere adottate le relative misure nazionali d’implementazione. La Direttiva IDD disciplina la conduzione delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione Europea da parte degli intermediari.

Si veda il link al sito della Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea:

IVASS – Polizze multiramo

In data 3 febbraio, come da comunicato stampa del 4 febbraio 2016, durante l’incontro tra l’IVASS e le associazioni dei consumatori si è discusso della diffusione delle polizze vita multiramo caratterizzate dalla combinazione tra polizze vita tradizionali e polizze unit linked. Le criticità di questo tipo di polizze risiedono nella rischiosità e nella loro difficile comprensione da parte della clientela retail. L’IVASS e le Associazioni hanno convenuto sull’esigenza di continuare a collaborare, sia per rendere più comprensibile  la struttura delle polizze, sia per rendere più trasparente la modalità di vendita delle medesime. In data 4 febbraio 2016, l’IVASS ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha impartito alcuni consigli ai consumatori, in particolare quello di prestare attenzione: (i) all’informativa precontrattuale, (ii) ai rischi connessi alle polizze sottoscritte(considerando il livello di rischio che si è disposti ad assumere), (iii) alle parole utilizzate nel contratto (che in alcuni casi possono sembrare delle garanzie quando, in realtà, non lo sono), (iv) ai costi, (v) ai trasferimenti di somme nel corso del contratto, verificando se siano previsti meccanismi di riallocazione del capitale.

Si veda il link al sito dell’IVASS>

IVASS – Nota informativa

In data 3 febbraio 2016, come da comunicato stampa del 3 febbraio 2016, durante l’incontro tra IVASS e i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori, degli intermediari, di ANIA, ABI e Intesa Sanpaolo è stato discusso il contenuto della nuova nota informativa semplificata relativa alle polizze danni da consegnare al cliente prima della sottoscrizione del contratto. L’obiettivo è quello di migliorare l’informativa utilizzando un linguaggio semplice e standardizzato, sì da permettere al cliente di comparare facilmente i prodotti. Inoltre sono state discusse altre possibili semplificazioni al fine  di facilitare i rapporti tra operatori e consumatori e di ridurre i costi di regolamentazione. Diverse sarebbero le novità importanti allo studio tra cui: (i) la consegna della nota informativa ai soli consumatori; (ii) la mancanza di rinvii alle condizioni; (iii) la previsione di esenzione per la garanzia principale ed una per tutte le garanzie accessorie.

Si veda il link al sito dell’IVASS

IVASS – Predisposizione del modello 7B in caso di collaborazione tra agenti

L’Ivass ha risposto alla richiesta di parere relativa alla corretta predisposizione del modello 7B in caso di collaborazione tra agenti di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’Articolo 22 del D.L. n. 179/2012 inviata in data 21 dicembre 2015 da Anapa Rete ImpresAgenzia. Nello specifico, l’associazione di categoria ha posto tre quesiti relativi alla corretta predisposizione del modello 7B. Il primo quesito riguarda il caso in cui l’agente proponente si limiti a segnalare il suo cliente all’agente emittente che svolge l’attività di intermediazione e di finalizzazione del contratto. Per l’Ivass, in questo caso, gli obblighi di informativa sono solo a carico dell’agente emittente. Il secondo quesito attiene al caso in cui l’agente proponente svolga attività di intermediazione e finalizzi con il cliente il contratto emesso dall’agente emittente. L’Ivass ha affermato che gli obblighi di informativa precontrattuale e l’obbligo di presentare o proporre contratti adeguati alle esigenze assicurative e previdenziali del cliente gravano sull’agente. All’ultimo quesito, relativo all’ipotesi in cui l’agente proponente sia plurimandatario e con più accordi di libera collaborazione, l’Ivass ha risposto elencando i dati che dovrà riportare l’allegato 7B (ossia  i dati di tutti gli agenti e la compagine con cui opera, direttamente o indirettamente), nonché ricordato l’obbligo per l’agente proponente di trasmettere la documentazione contrattuale e precontrattuale all’agente proponente)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Applicazione dell’Articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed imprese di assicurazione

In data 20 gennaio 2016 è stata pubblicata la risposta all’interpello n. 5/2016, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’Articolo 2, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (riguardo la nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente) in caso di applicazione dell’istituto ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al Codice delle Assicurazioni.

Secondo il parere del Ministero, i rapporti di collaborazione dei produttori e degli intermediari assicurativi non sono soggetti all’applicazione dell’Articolo 2, comma 1, qualora tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al Codice delle Assicurazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.

Si veda il link al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Cassazione – assicurazione r.c. prodotti

La Cassazione Civile Sez. III, con sentenza 7 maggio 2015, n. 9254 ha chiarito cosa si debba intendere per  assicurazione della responsabilità civile “da prodotti difettosi” .

Secondo la Cassazione questo tipo di assicurazione, salvo diverso accordo delle parti diretto a coprire  anche il rischio attinente ad eventuali danni “commerciali”, ha per oggetto esclusivamente il rischio di cui agli artt. 114 e ss. del codice del consumo e non anche i rischi derivanti da inadempimento contrattuale  e consistenti nelle perdite commerciali provocate dai vizi della merce venduta.  



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