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Assicurazione - Le ultime novità
Publication | 5 ottobre 2015
Content
- L’IVASS avvia un’indagine sui costi delle polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance)
- Assicurazioni sulla vita: la Cassazione stila un elenco delle clausole vessatorie
- Coassicurazione: l’esenzione IVA si applica anche alle “commissioni di delega”
- L’UE promuove nuove regole sul finanziamento dei progetti infrastrutturali nel quadro di Solvency II
L’IVASS avvia un’indagine sui costi delle polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance)
A seguito dei recenti accertamenti condotti con il supporto della Banca d’Italia, l’IVASS ha avviato un’indagine volta ad acquisire informazioni sulla struttura dei costi delle polizze abbinate ai finanziamenti (cd. “PPI – Payment Protection Insurance”).
L’indagine nello specifico è volta a raccogliere informazioni circa la dimensione del mercato “PPI” nell’anno 2014 e prevede la comunicazione, da parte delle imprese assicuratrici italiane e di quelle europee che operano in Italia in regime di stabilimento, dei seguenti dati:
- totale dei premi raccolti;
- ammontare complessivo di provvigioni raccolto dai canali di distribuzione per la propria attività di intermediazione assicurativa di polizze PPI;
- numero di assicurati.
Inoltre, a seconda del tipo di prodotto PPI, le compagnie dovranno altresì comunicare:
- in caso di polizze PPI composte da più garanzie vita e danni (cd. “pacchetti assicurativi”), le tariffe dei premi per ciascuna delle garanzie che compongono il “pacchetto”, insieme con i relativi caricamenti applicati, prendendo come riferimento un profilo di assicurato standard (ossia, un uomo di 40 anni che stipula un mutuo di Euro 100.000,00 per 10 anni o un finanziamento di Euro 10.000,00 per 5 anni);
- invece, in caso di polizze PPI composte da garanzie eventualmente vendute in forma cd. “stand alone” (non abbinate a finanziamenti), le prime tre tariffe in termini di volume della produzione per l’anno 2014, indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:
- assicurazione vita/danni a capitale costante;
- assicurazione vita/danni a capitale decrescente;
- inabilità temporanea;
- “dread desease”;
- copertura dei rischi circa la perdita dell’occupazione;
- assicurazione incendio e scoppio.
Tali dati e informazioni dovranno essere trasmessi dal 15 al 30 ottobre 2015 tramite l’applicazione INFOSTAT disponibile sul sito web dell’IVASS, dove è altresì reperibile un Manuale Applicativo contenente le istruzioni di dettaglio.
L’ IVASS ha inoltre chiarito espressamente che gli obblighi di comunicazione sopra descritti si applicano anche alle imprese che nel 2014 non hanno raccolto premi derivanti da polizze abbinate a finanziamenti.
Assicurazioni sulla vita: la Cassazione stila un elenco delle clausole vessatorie
Con la sentenza n. 17024 del 20 maggio 2015, pubblicata lo scorso agosto, la Corte di Cassazione ha rilevato il carattere di vessatorietà di alcune clausole generalmente imposte dalle compagnie assicuratrici a chi stipula un’assicurazione sulla vita per contrasto con le norme a tutela dei consumatori.
Nel caso di specie, la Corte ha valutato come “un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario” le seguenti condizioni generali, alla cui realizzazione è subordinato il pagamento dell’indennizzo:
- clausola secondo cui il beneficiario della polizza vita debba richiedere l’indennizzo per mezzo di un modulo appositamente predisposto dall’assicuratore (in quanto contraria al principio di libertà delle forme in materia di obbligazioni);
- clausola secondo cui la domanda di indennizzo da parte del beneficiario debba essere inoltrata all’agenzia di competenza (in quanto viola la libertà personale e di movimento del beneficiario);
- clausola che prevede una relazione medica sulla morte del portatore di rischio (in quanto pone in capo al beneficiario l’onere di documentare le cause del sinistro, onere che spetta all’assicuratore nell’assicurazione della vita);
- clausola secondo cui, se richiesto, sia necessario fornire le cartelle cliniche dei ricoveri della persona decaduta (in quanto onere non irrilevante per il beneficiario e di difficile assolvimento per lo stesso: ad esempio, le strutture ospedaliere potrebbero opporre un rifiuto giustificato dalla tutela della riservatezza);
- clausola che prevede la produzione dell’atto di successione e dell’originale della polizza (in quanto irrilevanti perché il beneficio di cui il beneficiario della polizza reclama il diritto non è ereditario e l’originale della polizza è in realtà già posseduta dall’assicurazione che, per evitare pagamenti ad un’erronea persona, può limitarsi a verificare l’identità del richiedente).
Secondo la Suprema Corte tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, comportano solo eccessivi oneri, economici e non, per il beneficiario, senza che sia rinvenibile alcun reale vantaggio per l’assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo.
Rileviamo tuttavia che, sebbene alcune delle clausole ivi elencate appaiano effettivamente non giustificabili e/o eccessivamente squilibrate a favore dell’assicuratore, altre invece sembrano essere state mal valutate troppo superficialmente, considerando sia la loro relativa infrequenza all’interno die testi contrattuali, e sia la circostanza che, se inserite in un altro contesto, potrebbero non risultare affatto vessatorie (come per esempio la clausola con cui si richiede di fornire una relazione clinica sulla morte dell’assicurato o le cartelle cliniche dei ricoveri).
Coassicurazione: l’esenzione IVA si applica anche alle “commissioni di delega”
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 4737/22/15, ha ritenuto doveroso riconoscere il regime fiscale di esenzione IVA alle cosiddette “commissioni di delega” che derivano dalla stipulazione tra due o più società assicuratrici di contratti di coassicurazione. Secondo il giudice di prime cure, è infatti prassi che tali contratti prevedano, mediante la cd. “clausola di delega”, che la gestione dei rapporti con l’assicurato, nonché più in generale la cura degli adempimenti connessi alla coassicurazione medesima (quali l’incasso dei premi o la determinazione del danno da risarcire e dell’indennità da liquidare all’assicurato) sia affidata solo ad una delle compagnie partecipanti alla coassicurazione (cd. “delegataria”), la quale pertanto sosterrà da sola tutti i costi di gestione del contratto in questione, per poi ripartirli in un secondo momento tra tutti i coassicuratori in funzione della percentuale di rischio sottoscritta da ciascuno.
Secondo quanto chiarito dai giudici meneghini, tale successiva attività di riparto dei costi non comporta in realtà nulla di diverso rispetto alla ordinaria gestione dei costi effettuatati dalle compagnie anche laddove le stesse non operino in coassicurazione, e rientrerebbe pertanto nel novero delle prestazioni assicurative, con la conseguente piena operatività del regime di esenzione ex art. 10 del dpr 633/1972.
L’UE promuove nuove regole sul finanziamento dei progetti infrastrutturali nel quadro di Solvency II
Tra i principali punti di forza del piano d’azione presentato dalla Commissione Europea lo scorso 30 Settembre per la creazione dell'Unione del mercato dei capitali, l’Unione ha previsto altresì la predisposizione di nuove regole in Solvency II atte a favorire l'apporto di capitali delle società di assicurazione nel finanziamento dei progetti infrastrutturali.
Le modifiche proposte a Solvency II riguardano in particolare la riduzione dell’ammontare dei requisiti patrimoniali richiesti in garanzia per progetti caratterizzati da un profilo di rischio più basso, e nei quali agli assicuratori siano chiari i rischi connessi.
Le modifiche proposte a Solvency II dovranno passare il vaglio del Parlamento e del Consiglio Europeo ma, qualora tali organi non sollevino eccezioni, entreranno in vigore già all’inizio del 2016.
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