Rassegna giurisprudenziale - Novità in materia di contenzioso bancario e finanziario

Global Publication November 2016

Contratti bancari in generale

Cassaz. Civ., Sez. I, 28 settembre 2016, n. 19197

“Sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria quando una banca, consapevole dello stato di dissesto in cui si trova una società - desumibile dalla grave esposizione debitoria, dai protesti e dalla segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia - stipuli un contratto di mutuo garantito da ipoteca col fine di assicurarsi la piena possibilità di soddisfare i propri crediti tramite l’esclusione degli altri creditori dal concorso sul ricavato della vendita dell’immobile su cui è stata iscritta ipoteca. In tal caso sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi dell’azione revocatoria poiché non può mettersi in discussione né la scientia decoctionis, né il consilium fraudis da parte della banca, né il danno inferto agli altri creditori”.

Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17354

“L'istituto di credito, che prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 cod. civ. mediante la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, a fronte della sua posizione di terzo, gli effetti che, in base all'art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni”.

Trib. Ragusa, 17 ottobre 2016

“Con riferimento ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano, a nulla rilevando la ricorrenza di atti di esecuzione del contratto stesso da parte di chi non l’abbia ancora sottoscritto, in quanto la natura formale del contratto non ammette la sua stipula per atti concludenti”.

Tribunale di Monza, 5 luglio 2016

“Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore”.

Garanzie

Cassaz. Civ., sez. VI, 26 settembre 2016, n. 18895

“Nel contratto autonomo di garanzia il debitore può agire nei confronti del garantito per recuperare quanto da questi percepito in eccedenza dal garante rispetto al danno effettivamente subito, soltanto se e nei limiti in cui abbia subito dal garante l'esercizio dell'azione di rivalsa”.

Cassaz. Civ., Sez. III, 7 luglio 2016, n. 13940

“In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 cod. civ. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità”.

Tribunale Ravenna, 14 luglio 2016

“La cofideiussione presenta tre aspetti, mancanti nella fideiussione solidale: l’interesse comune dei cofideiussori nel prestare la garanzia, la contestualità delle prestazioni fideiussorie e la conoscenza reciproca delle stesse da parte dei cofideiussori. Dalla diversa qualificazione della fattispecie discende un differente effetto nei rapporti tra cogaranti, poiché l’azione di regresso di cui all’art. 1954 cod. civ. si ha solo nell’ipotesi di cofideiussione, mentre nel caso di plurime autonome fideiussioni il soggetto obbligato che effettua l’adempimento potrà essere surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti degli altri fideiussori”.

Usura e anatocismo

Trib. Trento, 7 ottobre 2016

“È da escludere che sia l’istituto di credito convenuto a dover fornire la prova della natura solutoria di ogni singolo versamento effettuato da parte attrice, in quanto, se cosi fosse, la banca dovrebbe provare l’assenza della natura ripristinatoria di detti versamenti, ovvero l’assenza di affidamenti o di aperture di credito che la determinano. In tal caso, la convenuta sarebbe gravata da un onere di prova del tutto negativo, il che si porrebbe in contrasto con il principio “negativa non sunt probanda””.

Trib. Milano, 1 settembre 2016

“E’ vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto”.

Trib. Napoli Nord, 14 luglio 2016

“Il mutuatario che lamenta l’usurarietà del contratto, deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare l’elemento soggettivo della fattispecie delineata dall’art. 1815, co. 2, cod. civ., rappresentato dal dolo in ordine alla natura usuraria del tasso d’interesse fissato, nonché lo stato di bisogno alla data della stipula dell’atto, ovvero l’approfittamento da parte del creditore della situazione economica della controparte”.

Intermediazione finanziaria

Cassaz. Civ., sez. I, 26 luglio 2016, n. 15408

“In tema di collocazione di un prestito obbligazionario attraverso soggetto professionale (nella specie, garantita da una banca), è nulla la clausola, unilateralmente predisposta da quest'ultimo e non oggetto di specifica contrattazione tra le parti, che preveda la possibilità di cessare il pagamento degli interessi in caso di “default” dell'emittente le obbligazioni, non essendo giustificata dalla maggiore entità degli interessi offerti rispetto ad obbligazioni di soggetti più solidi, atteso anche il profitto che il professionista avrebbe conseguito in caso di regolare andamento del titolo”.

Trib. Milano, 13 settembre 2016

“Affinché a un derivato stipulato con dichiarata funzione di copertura dal rischio di tasso proprio di un finanziamento possa essere riconosciuta una effettiva finalità di copertura, è necessario che vi sia una stretta correlazione tra: 1) il nozionale del contratto derivato e il complessivo debito oggetto di copertura assunti nell’importo originario e via via ridotti nel tempo; 2) il tasso applicato all’importo finanziato e quello utilizzato nel contratto su derivati; 3) la corrispondenza delle scadenze dei pagamenti del debito e delle rate previste dall’IRS; 4) l’omogeneità tra la durata del debito e quella dell’IRS”.

App. Torino, 27 luglio 2016

“È nullo il contratto swap in cui l’incertezza circa l’andamento del differenziale viene in concreto a gravare solo la posizione cliente. In materia di derivati swap, infatti, l’alea bilaterale costituisce elemento essenziale della causa: solo se entrambe le posizioni contrattuali risultano effettivamente soggette a un’apprezzabile componente di rischio, il contratto, nella sua struttura, supera il vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. In caso contrario, gli interessi in concreto perseguiti dallo stesso non possono dirsi meritevoli di alcuna tutela”.



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