Assicurazione | Le ultime novità

Publication Lunedì, 18 gennaio 2016

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 dicembre 2015 sono stati pubblicati i nuovi regolamenti attuativi della normativa Solvency II. Si tratta di tre Regolamenti di esecuzione della Commissione, adottati in data 2 dicembre 2015.

Più in particolare: (i) il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 stabilisce norme tecniche di attuazione dei modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza in conformità alla Direttiva 2009/138/CE; (ii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 stabilisce norme tecniche in materia d’informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche in conformità alla succitata Direttiva 2009/138/CE; (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 stabilisce le norme tecniche relative alle procedure e alla modulistica per la redazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria prevista dalla Direttiva 2009/138/CE.

Si veda il link al sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2015:347:TOC

Solvency II: in Gazzetta Ufficiale i nuovi Regolamenti IVASS

Nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 sono stati pubblicati i nuovi Regolamenti IVASS attuativi  del regime di Solvency II (Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 10, Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 11, Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 12, Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 13, Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 14, Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 15, Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 16).

In particolare, segnaliamo il Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 10 e il Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 11.

Il Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 10 disciplina l’acquisto sia diretto che indiretto di partecipazioni in altre società, ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale da parte di imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché da parte di imprese di partecipazione assicurativa e imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane. Tali acquisizioni sono soggette a comunicazione preventiva all’IVASS, da depositare entro un termine di 60 giorni prima del perfezionamento dell’operazione. Invece, l’assunzione del controllo o l’esercizio di un’influenza notevole in un’impresa di assicurazione e di riassicurazione ovvero di un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno stato terzo non equivalente è soggetta ad autorizzazione.

Il Regolamento IVASS 22 dicembre 2015 n. 11 disciplina l’utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell’impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Codice delle assicurazioni private, modificato in conseguenza dell’implementazione delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime di Solvency II.

Si vedano i link ai seguenti siti dell’IVASS http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageRegolamentiDetail.jsp e http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageRegolamentiList.jsp

Modifiche alle disposizioni su promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2016 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS 22 dicembre 2015 n. 41 modificativo del Regolamento n. 34 del 19 marzo 2010 in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli Articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni.

Il succitato Provvedimento interviene sulle disposizioni del Regolamento n. 34 in materia di dematerializzazione del contrassegno assicurativo e di trasmissione dei documenti contrattuali in formato elettronico, prevedendo che nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avvenga su supporto cartaceo, tramite posta, o su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, qualora il contraente vi abbia acconsentito. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Si veda il link al sito dell’IVASS http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F29306/Provvedimento%20n.41%20del%2022%20dicembre%202015.pdf

Aggiornamenti al documento di lavoro in materia di organismo di vigilanza degli intermediari

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente trasmesso alle associazioni di rappresentanza degli intermediari, all’IVASS e all’ufficio legislativo il nuovo testo dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante l’attuazione dell’Articolo 13, comma 38, del D. L. n. 95 del 4 aprile 2012 sull’istituzione, funzioni e competenze dell’Organismo di vigilanza degli intermediari (ORIA).

La bozza del provvedimento, nel recepire alcuni commenti pervenuti a seguito della consultazione pubblica avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede il mantenimento di tre distinte sezioni che corrispondono alle attuali A, B e D del RUI e la qualificazione degli iscritti nella sezione E quali “addetti all’intermediazione”, iscritti all’interno della posizione dell’intermediario per cui operano.

Il nuovo schema elimina alcune modifiche contenute nella versione precedente del documento di lavoro. Si prevede che all’ORIA spetti la vigilanza diretta su tutti i soggetti attualmente iscritti al RUI e l’esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio.

L’obiettivo è di semplificare la normativa che disciplina l’intermediazione assicurativa, allineandola agli standard europei, anche in un’ottica di maggior tutela dei consumatori, nonché di privatizzare la gestione del RUI, liberando l’IVASS dal gravoso adempimento.

Si veda il link al bozza aggiornata del provvedimento http://www.intermediachannel.it/wp-content/uploads/2014/05/Registro-Unico-Intermediari.pdf



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