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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
Global | Publication | ottobre 2025
Il disegno di legge annuale per le PMI, approvato dal Senato il 22 ottobre e ora all’esame della Camera, introduce una deroga all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. In particolare, l’art. 9 stabilisce che i muletti e i carrelli elevatori non immatricolati, quando utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, non sono soggetti all’obbligo assicurativo previsto dal Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005).
La norma modifica il quadro applicativo dell’art. 1, comma 1, lettera rrr), del Codice delle assicurazioni, riferendosi ai veicoli rientranti nella categoria dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), del Codice della strada, ossia macchine operatrici destinate alla movimentazione di cose.
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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
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Il Tribunale di Modena, in una causa per danni subiti da un passeggero di una piccola imbarcazione, ha ribadito alcuni principi chiave in materia di responsabilità. La normativa speciale del d.lgs. 171/2005 prevale sul codice della navigazione, applicando l’art. 40 che, in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., pone una presunzione di responsabilità sul conducente, superabile solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato di citare l’assicuratore della struttura sanitaria nel processo penale per responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli-Bianco (l. 24/2017).
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