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Global | Publication | dicembre 2025
Cassazione, n. 34306/2025
La Corte di Cassazione (Sez. VI, sent. n. 34306/2025) ha ribadito un principio importante: le somme derivanti da polizze vita tradizionali, aventi funzione previdenziale e assistenziale, non possono essere sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in applicazione dei limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e richiamati dalle Sezioni Unite “Cinaglia” (2022).
Tale tutela si fonda su valori costituzionali (artt. 2 e 38 Cost.) e sul riconoscimento della funzione previdenziale delle polizze vita, assimilabile ai trattamenti pensionistici. Tuttavia, la Corte ha precisato che questa protezione viene meno se l’assicurato esercita il riscatto anticipato, trasformando la polizza in un mero disinvestimento: in tal caso, la somma perde la natura previdenziale e diventa sequestrabile.
La sentenza si sofferma ampiamente sulla natura previdenziale e assistenziale delle polizze vita tradizionali, riconoscendola come caratteristica tipica che giustifica la loro impignorabilità ai sensi dell’art. 545 c.p.c. Tale protezione si applica alle somme liquidate alla scadenza o al verificarsi dell’evento assicurato, in quanto destinate a garantire sicurezza economica e sostegno ai beneficiari.
Tuttavia, la Corte chiarisce che questa tutela non opera quando il capitale deriva da un riscatto anticipato, esercitato a discrezione dell’assicurato. In tal caso, la funzione previdenziale viene meno e la somma assume la natura di semplice disinvestimento, rendendosi quindi aggredibile ai fini del sequestro preventivo.
In sintesi: la Corte conferma il principio di impignorabilità per polizze vita tradizionali che mantengono la loro finalità previdenziale, ma lo esclude quando il contratto viene sciolto anticipatamente tramite riscatto. Nel caso concreto, il ricorrente aveva riscattato la polizza prima della scadenza, riversando l’importo sul conto corrente. La Corte ha quindi confermato la legittimità del sequestro, rigettando il ricorso.
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Il Tribunale di Modena, in una causa per danni subiti da un passeggero di una piccola imbarcazione, ha ribadito alcuni principi chiave in materia di responsabilità. La normativa speciale del d.lgs. 171/2005 prevale sul codice della navigazione, applicando l’art. 40 che, in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., pone una presunzione di responsabilità sul conducente, superabile solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato di citare l’assicuratore della struttura sanitaria nel processo penale per responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli-Bianco (l. 24/2017).
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