IVASS e sanzioni per ritardi e contrarietà ai principi di correttezza e diligenza: il Consiglio di Stato conferma la linea dura

Il caso: La vicenda si riferisce ad una sanzione irrogata da IVASS ricevuta da una compagnia assicurativa per aver liquidato in ritardo 89 prestazioni oltre il termine contrattuale di 30 giorni, in violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dall’art. 183 del Codice delle assicurazioni private.

L’Autorità ha ritenuto che ogni ritardo costituisse una violazione autonoma, irrogando 80 sanzioni distinte per un importo complessivo superiore a 500.000 euro. La compagnia ha impugnato il provvedimento davanti al Tar del Lazio, sollevando questioni di legittimità, proporzionalità e interpretazione normativa, con particolare riferimento alla violazione del principio di tassatività da parte della norma primaria, che sanziona le condotte poste in essere in violazione dei suddetti principi generali.

Il Tar: Il Tar ha respinto il ricorso, affermando che:

  • l’art. 183 Cap è sufficientemente determinato e conforme al principio di legalità;
  • il cumulo materiale delle sanzioni è legittimo, poiché ogni ritardo rappresenta un illecito distinto;
  • l’importo complessivo è proporzionato alla gravità e diffusione delle violazioni.

Il Consiglio di Stato: In appello, la compagnia ha insistito sulla genericità della norma e sull’assenza di una regolamentazione secondaria, ma, con sentenza n. 4302/2025, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, sottolineando che:

  • le imprese assicurative, in quanto operatori professionali, sono tenute a un dovere attivo di diligenza, che si estende anche alla gestione delle richieste incomplete da parte degli assicurati;
  • il principio di tassatività delle sanzioni amministrative non richiede che la norma elenchi in modo dettagliato tutti i comportamenti vietati. È sufficiente che il precetto sia chiaro e riconoscibile, anche se espresso in termini generali. Nel caso dell’art. 183 del Codice delle assicurazioni private (il quale impone alle imprese e agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di contraenti e assicurati), il contenuto dell’obbligo è chiaramente riconducibile ai principi generali del diritto civile, in particolare agli artt. 1176, 1218, 1337 e 1375 c.c., che definiscono i doveri di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali.
  • infine, la pluralità dei ritardi giustifica l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, trattandosi di violazioni autonome e distinte. Le sanzioni irrogate non sono sproporzionate, in quanto rispondono a una funzione preventiva e sistemica, volta a tutelare l’interesse collettivo alla corretta gestione dei rapporti assicurativi.


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