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Decreto Green Pass: sintesi delle previsioni sul lavoro privato
Global | Publication | settembre 2021
Il 21 settembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127/2021 che include “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Qui di seguito abbiamo predisposto una sintesi delle disposizioni rilevanti in materia di lavoro privato.
Qui di seguito abbiamo predisposto una sintesi delle disposizioni rilevanti in materia di lavoro privato.
In generale
- Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine attuale dello stato di emergenza, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass), ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività lavorativa è svolta.
- Tale obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
- Rimangono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Obblighi del datore di lavoro
- I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.
- Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni delle regole di ingresso.
- Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro dovranno effettuare le suddette verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni delle regole di ingresso dovranno trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
- L’obbligo di controllo su chi svolge l’attività lavorativa presso i locali altrui grava sia sul datore di lavoro del soggetto ospitante, sia su quello proprio del lavoratore ospite.
Conseguenze per il lavoratore sprovvisto di Green Pass
A. In mancanza dichiarata di Green Pass
- I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
- Per i giorni di assenza ingiustificata non sono previste conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
B. In mancanza di Green Pass eludendo i controlli
- Nel caso di violazione, da parte dei lavoratori, dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, si applica una sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 1.500.
- Il datore di lavoro potrà iniziare un procedimento disciplinare.
Sanzioni per il datore di lavoro
- Il datore di lavoro che non effettui o organizzi i controlli è punito con una sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000.
- La sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione.
Sostituzione del lavoratore assente per mancanza di Green Pass
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- La legge non prevede una disciplina specifica per le aziende più grandi, che tuttavia potranno ricorrere, con le regole ed i limiti previsti dalla legge, a contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi per la durata in cui il lavoratore senza green pass sia assente.
Head of Italy
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attilio.pavone@nortonrosefulbright.com
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