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Global | Publication | June 2025
Giurisprudenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3016 del 6 febbraio 2025, ha confermato che l’infortunio assicurabile deve intendersi come un “evento causato da una causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche”. Di conseguenza, le malattie infettive non derivanti da un evento traumatico (come il contagio da virus senza trauma) non rientrano nelle coperture previste dalle polizze infortuni.
Questa decisione conferma che la normativa emergenziale introdotta durante la pandemia – che aveva temporaneamente equiparato le infezioni da Coronavirus a infortuni sul lavoro per l’intervento dell’Inail – non modifica né estende automaticamente la copertura delle polizze private.
In sostanza, salvo diversa previsione nel contratto, le polizze infortuni non coprono le malattie infettive, che invece sono tipicamente coperte dalle polizze malattia.
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