MedMal: obbligo di nomina del collegio peritale nei giudizi di responsabilità medica

Il caso: La vicenda trae origine da un’azione risarcitoria promossa dai familiari di una paziente deceduta per complicanze settiche di un empiema pleurico. I ricorrenti imputavano ai sanitari dell’Azienda Ospedaliera la mancata esecuzione tempestiva di un drenaggio toracico. Nonostante una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. avesse escluso responsabilità medica, gli attori avevano contestato la validità della CTU, lamentando l’assenza di specialisti competenti e possibili conflitti d’interesse.

Le sentenze di merito: Il Tribunale di Padova e la Corte d’Appello di Venezia avevano rigettato la domanda, ritenendo la consulenza attendibile e non soggetta all’art. 15 della Legge Gelli-Bianco, in quanto avviata prima della sua entrata in vigore.

La Cassazione: Cassazione n. 15594/2025 ha accolto il ricorso, affermando due principi fondamentali:

  1. L’art. 15 della Legge Gelli-Bianco si applica anche ai giudizi di merito instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se preceduti da una CTU preventiva.
  2. È nulla la consulenza tecnica svolta in violazione dell’art. 15, che impone la nomina di un collegio peritale con specialisti della disciplina medica coinvolta.

Principio di diritto: nei giudizi in materia di responsabilità sanitaria, è nulla la CTU svolta senza il rispetto dell’art. 15 della Legge Gelli-Bianco, che richiede un collegio peritale multidisciplinare. La nullità si estende anche alle sentenze fondate su tale accertamento.



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