Giurisprudenza

Con la recente ordinanza n. 7890 del 25 marzo 2025, la Cassazione ha confermato che il diniego di copertura ex art. 1892 c.c. non è necessariamente subordinato all’azione di annullamento del contratto.

Due scenari distinti: rimedi e obblighi diversi

  • Reticenza scoperta prima del sinistro: se l’assicuratore scopre la reticenza prima che si verifichi il sinistro, ha 3 mesi di tempo per chiedere l’annullamento del contratto. Se non lo fa, il contratto resta valido e, in caso di successivo sinistro, l’indennizzo dovrà essere corrisposto: l’assicuratore, infatti, ha accettato tacitamente il rischio (art. 1892, comma 2 c.c.).
  • Reticenza scoperta dopo il sinistro (o entro 3 mesi dalla scoperta): se la reticenza emerge dopo il verificarsi del sinistro, o se il sinistro si verifica entro 3 mesi dalla scoperta, l’assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento (art. 1892, comma 3 c.c.). In questo caso, può anche decidere di agire per l’annullamento del contratto, ma il rifiuto dell’indennizzo non è subordinato all’avvio di tale azione.


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