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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
Global | Publication | December 2025
Il 25 novembre 2025 IVASS ha emanato il Provvedimento n. 163, che introduce modifiche ai Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2018. Si tratta di un passo importante per completare il quadro normativo sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative, l’Arbitro Assicurativo, operativo dal 7 ottobre scorso.
Perché questo intervento?
Il decreto ministeriale n. 215/2024 ha stabilito che imprese e intermediari devono informare i clienti sulle modalità di ricorso all’Arbitro Assicurativo. Il Provvedimento IVASS traduce questa previsione in regole concrete, aggiornando la documentazione precontrattuale e i canali informativi.
Cosa cambia in pratica?
Nei Moduli Unici Precontrattuali (MUP) e nei Documenti Informativi Precontrattuali aggiuntivi (DIP) sarà inserita una sezione dedicata alle procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo e alla rete FIN.NET.
Siti web e profili social di imprese e intermediari dovranno riportare le stesse informazioni in modo chiaro e accessibile.
Quali documenti sono interessati?
Tutti i MUP e i DIP aggiuntivi (Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto) saranno aggiornati per garantire un’informativa completa e standardizzata.
Quando entra in vigore?
Gli operatori dovranno adeguarsi entro il 14 gennaio 2026. Dal giorno successivo, i consumatori potranno presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo.
Perché è importante?
Queste modifiche rafforzano la trasparenza e la tutela del cliente, offrendo un unico documento chiaro e completo in fase precontrattuale. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai sistemi di risoluzione delle controversie e garantire uniformità nelle pratiche di mercato.
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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
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Il Tribunale di Modena, in una causa per danni subiti da un passeggero di una piccola imbarcazione, ha ribadito alcuni principi chiave in materia di responsabilità. La normativa speciale del d.lgs. 171/2005 prevale sul codice della navigazione, applicando l’art. 40 che, in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., pone una presunzione di responsabilità sul conducente, superabile solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato di citare l’assicuratore della struttura sanitaria nel processo penale per responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli-Bianco (l. 24/2017).
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