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Venture capital and private equity financing: Down round decoded
In today’s volatile market, many startups face the prospect of a down round – a fundraising round at a lower valuation than in prior rounds.
Italia | Publication | April 2025
LIMITE IMPIEGO LAVORATORI SOMMINISTRATI – lavoratori assunti dalla Agenzia di Somministrazione con contratto a tempo indeterminato
Com’è noto, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.
Il Collegato Lavoro aggiunge ora all’elenco già previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2015, ulteriori ipotesi di utilizzo di lavoratori in somministrazione a tempo determinato non computabili ai fini della determinazione del tetto massimo del 30%. In particolare è questo il caso di soggetti assunti dall’Agenzia di somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
LIMITE IMPIEGO LAVORATORI SOMMINISTRATI – Ulteriori ipotesi
Altre ipotesi in cui i lavoratori somministrati a tempo determinato non vengono calcolati ai fini dell’applicazione del limite del 30%
DURATA SOMMINISTRAZIONE
La somministrazione a tempo determinato, tuttavia, non può durare più di 24 mesi, neanche se il lavoratore somministrato è assunto a tempo indeterminato dalla agenzia del lavoro
È stata soppressa la disciplina transitoria che prevedeva la possibilità per l’utilizzatore di impiegare, oltre il termine massimo di 24 mesi, lavoratori in somministrazione a tempo determinato, per i quali l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato (previsione in precedenza valida fino al 30 giugno 2025).
La Circolare ha chiarito che, alla luce della soppressione, in caso di superamento del limite temporale di 24 mesi, si verifica la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Sebbene ad oggi non esista alcuna norma che sanzioni espressamente con la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore il superamento del limite suddetto, è opportuno tenere conto delle indicazioni ministeriali anche alla luce delle pronunce di parte della giurisprudenza (che ha applicato tale limite e le relative sanzioni interpretando in tal senso fonti giuridiche europee).
CAUSALE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
I contratti di somministrazione a tempo determinato con particolari soggetti svantaggiati non necessitano di una “causale”
Non è necessario apporre una “causale” al contratto di somministrazione a tempo determinato laddove il rapporto di lavoro sia instaurato con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così come definiti dal DM 17 ottobre 2017 (ad es. adulti che vivono soli, con una o più persone a carico, coloro che non hanno un diploma di scuola media o professionale).
Qui di seguito l’elenco dei cc.dd. lavoratori svantaggiati (o molto svantaggiati):
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