In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina sulle dimissioni telematiche.

Tuttavia, questa norma non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Come chiarito dalla Circolare, i giorni di assenza possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato.

La Circolare specifica altresì che il termine di 15 giorni previsto dal Collegato Lavoro è un termine minimo, derogabile solamente in melius dal CCNL. Inoltre, non potrà trovare applicazione alle dimissioni per fatti concludenti la disciplina dei CCNL che prevede delle conseguenze disciplinari (ad esempio il licenziamento) nel caso di assenza ingiustificata dei lavoratori, dovendo al contrario essere previste delle previsioni ad hoc.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato in questo modo non avrà diritto alla NASpI.

Come anche precisato dalla Circolare, inoltre, la procedura di dimissioni per fatti concludenti non trova applicazione nei casi in cui la risoluzione del rapporto e le dimissioni sono soggette a convalida obbligatoria (es. lavoratrice durante la gravidanza etc.).



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