Il Collegato Lavoro prevede:

  • la possibilità di svolgere la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva al fine di valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
  • la visita preassuntiva dovrà essere effettuata esclusivamente dal medico competente dell’azienda (e non anche dall’ASL). Inoltre, il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e diagnostici, deve tenere conto degli esami già effettuati dal lavoratore, risultanti dalla sua cartella sanitaria e di rischio, evitando ripetizioni;
  • che la visita medica dopo 60 giorni continuativi di assenza è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora non ritenuta necessaria, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • con riferimento ai ricorsi contro i giudizi del medico competente sarà competente l’ASL e non l’organo di vigilanza territorialmente competente
  • che viene meno il requisito delle particolari esigenze tecniche per lo svolgimento di lavori in locali chiusi, sotterranei o semi sotterranei. L’utilizzo di tali locali sarà consentito quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge, in quanto applicabili. Il datore di lavoro dovrà comunicare tramite Pec al competente ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali di cui sopra, allegando adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.



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