Con la sentenza n. 1474 del 9 giugno 2025, il Tribunale di Bologna ha offerto un’importante interpretazione sull’applicazione della Legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria, chiarendo la natura del termine previsto per l’introduzione del giudizio di merito dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP).

Il caso concreto

Un paziente si era rivolto a un ospedale di Bologna per una visita oculistica, ricevendo una diagnosi di congiuntivite follicolare e una terapia a base di cortisone e antibiotico. Nei giorni successivi, però, la vista era peggiorata. Nonostante i tentativi di contattare il medico, il paziente era stato visitato solo dopo diversi giorni. Nel frattempo, si era recato al pronto soccorso di altro ospedale, dove gli era stato diagnosticato un attacco acuto di glaucoma e una reazione avversa al cortisone. Il paziente aveva quindi avviato un procedimento ATP, ritenendo che il medico avesse omesso controlli fondamentali e somministrato una terapia inappropriata. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, aveva introdotto il giudizio di merito con rito sommario, chiedendo il risarcimento dei danni.

La questione giuridica

I convenuti (medico e struttura sanitaria) avevano eccepito l’improcedibilità della domanda, sostenendo che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato depositato oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco. 

Il Tribunale ha però rigettato questa eccezione, affermando che il termine di 90 giorni ha natura ordinatoria, non perentoria. In altre parole, il mancato rispetto di tale termine non rende improcedibile la domanda, ma incide solo sulla conservazione degli effetti sostanziali e processuali del procedimento ATP (come l’interruzione della prescrizione o l’impedimento di decadenze). 

Implicazioni pratiche

Il Tribunale di Bologna affronta una questione centrale nell’ambito della responsabilità medica: la natura del termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco per avviare il giudizio di merito dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP).

Secondo la norma, se il procedimento ATP non si conclude entro sei mesi o la conciliazione fallisce, il danneggiato può avviare il giudizio di merito, ma per conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda (come l’interruzione della prescrizione), deve depositare il ricorso entro 90 giorni dalla relazione del consulente tecnico o dalla scadenza del termine di sei mesi.

Nel decidere la controversia, il Tribunale di Bologna ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di 90 giorni ha natura ordinatoria, non perentoria. In pratica, ciò significa che il mancato rispetto del termine non impedisce al giudice di esaminare la domanda, ma comporta la perdita degli effetti processuali legati al procedimento ATP. Il Tribunale ha sottolineato che la legge non prevede il rispetto del termine come condizione di procedibilità, e che imporre una doppia condizione (avvio dell’ATP e rispetto del termine) limiterebbe in modo eccessivo il diritto all’azione giudiziaria, tutelato dall’art. 24 della Costituzione.



Contact

Partner

Recent publications

Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events . . .