Publication
Financial Services - Le ultime novità
Publication | Novembre 2015
Segnaliamo le ultime novità legali e regolamentari:
CONSOB – Delibera 19430 recante modifiche al Regolamento Emittenti
In data 30 ottobre 2015, è stata pubblicata la Delibera CONSOB n. 19430, adottata in data 29 ottobre 2015, recante modifiche al Regolamento Emittenti, adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Più in particolare, la Delibera CONSOB n. 19430 ha modificato il testo dell’Articolo 6 del Regolamento Emittenti, al fine di adeguare il relativo dettato normativo all’Articolo 5 della Direttiva 2003/71/CE (la c.d. Direttiva Prospetto), come modificato dalla Direttiva 2014/51/UE.
La norma del Regolamento Emittenti, come riformulata, prevede l’obbligo per la CONSOB, quando questa sia l’Autorità dello Stato Membro di origine (e quindi l’Autorità competente sul prospetto) di trasmettere le condizioni definitive di un’offerta al pubblico non incluse nel prospetto informativo di base o in un supplemento (i c.d. final terms) all’Esma e, se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016. Fino alla data di entrata in vigore, l’obbligo continuerà a essere a carico degli emittenti / offerenti.
Si veda il link al sito della CONSOB
CONSOB – Chiarimenti in materia di OPA obbligatoria
In data 15 ottobre 2015, è stata pubblicata la Comunicazione CONSOB n. 0080574, contenente gli orientamenti dell’Autorità in materia di OPA obbligatoria da consolidamento.
Con la predetta comunicazione, la CONSOB risponde a un quesito in merito all’applicazione della disciplina dell’offerta pubblica obbligatoria da consolidamento in ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’Articolo 127-quinquies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF).
In proposito, secondo la CONSOB non sussiste l’obbligo di un’OPA obbligatoria da consolidamento qualora il superamento della soglia del controllo di diritto avvenga a seguito dell’acquisto di titoli compiuti entro i limiti del 5% previsti dall’Articolo 46 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti), nonché per effetto della maturazione della maggiorazione dei diritti di voto.
Nella suddetta comunicazione, la CONSOB richiama i propri orientamenti espressi nella Comunicazione n. DEM/2042919 del 14 giugno 2002 e nella Comunicazione n. DEM/11016918 del 4 marzo 2011 in merito all’OPA da consolidamento derivante da acquisti, precisando che gli stessi continuano ad applicarsi in caso di consolidamento della partecipazione derivante da maggiorazione dei diritti di voto, essendo equiparabili i presupposti dell’acquisto di titoli e maggiorazione del diritto di voto.
Da ultimo, nessun obbligo di OPA da consolidamento sussiste in capo al socio al momento della maggiorazione dei diritti di voto o nei 24 mesi successivi all’iscrizione nell’elenco speciale. Ciò anche nella diversa ipotesi in cui il superamento della soglia del 45% del capitale dell’emittente da parte dello stesso socio, mediante acquisti di titoli, avvenga anteriormente all’iscrizione nell’elenco speciale, sempreché gli acquisti dei titoli che determinano il superamento della soglia del 45% avvengano nei limiti del 5% del capitale dell’emittente, in conformità all’Articolo 46 del Regolamento Emittenti.
Si veda il link al sito della CONSOB
Parlamento europeo - approvato la proposta di regolamento sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
In data 29 ottobre 2015, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
La proposta di regolamento è volta a migliorare la trasparenza del prestito di titoli e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, aumentando la stabilità finanziaria e garantendo che le informazioni sulle cosiddette operazioni di finanziamento tramite titoli siano efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e comunicate agli investitori.
La proposta di regolamento entrerà in vigore solo successivamente all’approvazione definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea e alla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Si veda il link al sito della Commissione europea
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