
Publication
International Restructuring Newswire
Welcome to the Q2 2025 edition of the Norton Rose Fulbright International Restructuring Newswire.
Publication | 5 ottobre 2015
A seguito dei recenti accertamenti condotti con il supporto della Banca d’Italia, l’IVASS ha avviato un’indagine volta ad acquisire informazioni sulla struttura dei costi delle polizze abbinate ai finanziamenti (cd. “PPI – Payment Protection Insurance”).
L’indagine nello specifico è volta a raccogliere informazioni circa la dimensione del mercato “PPI” nell’anno 2014 e prevede la comunicazione, da parte delle imprese assicuratrici italiane e di quelle europee che operano in Italia in regime di stabilimento, dei seguenti dati:
Inoltre, a seconda del tipo di prodotto PPI, le compagnie dovranno altresì comunicare:
Tali dati e informazioni dovranno essere trasmessi dal 15 al 30 ottobre 2015 tramite l’applicazione INFOSTAT disponibile sul sito web dell’IVASS, dove è altresì reperibile un Manuale Applicativo contenente le istruzioni di dettaglio.
L’ IVASS ha inoltre chiarito espressamente che gli obblighi di comunicazione sopra descritti si applicano anche alle imprese che nel 2014 non hanno raccolto premi derivanti da polizze abbinate a finanziamenti.
Con la sentenza n. 17024 del 20 maggio 2015, pubblicata lo scorso agosto, la Corte di Cassazione ha rilevato il carattere di vessatorietà di alcune clausole generalmente imposte dalle compagnie assicuratrici a chi stipula un’assicurazione sulla vita per contrasto con le norme a tutela dei consumatori.
Nel caso di specie, la Corte ha valutato come “un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario” le seguenti condizioni generali, alla cui realizzazione è subordinato il pagamento dell’indennizzo:
Secondo la Suprema Corte tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, comportano solo eccessivi oneri, economici e non, per il beneficiario, senza che sia rinvenibile alcun reale vantaggio per l’assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo.
Rileviamo tuttavia che, sebbene alcune delle clausole ivi elencate appaiano effettivamente non giustificabili e/o eccessivamente squilibrate a favore dell’assicuratore, altre invece sembrano essere state mal valutate troppo superficialmente, considerando sia la loro relativa infrequenza all’interno die testi contrattuali, e sia la circostanza che, se inserite in un altro contesto, potrebbero non risultare affatto vessatorie (come per esempio la clausola con cui si richiede di fornire una relazione clinica sulla morte dell’assicurato o le cartelle cliniche dei ricoveri).
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 4737/22/15, ha ritenuto doveroso riconoscere il regime fiscale di esenzione IVA alle cosiddette “commissioni di delega” che derivano dalla stipulazione tra due o più società assicuratrici di contratti di coassicurazione. Secondo il giudice di prime cure, è infatti prassi che tali contratti prevedano, mediante la cd. “clausola di delega”, che la gestione dei rapporti con l’assicurato, nonché più in generale la cura degli adempimenti connessi alla coassicurazione medesima (quali l’incasso dei premi o la determinazione del danno da risarcire e dell’indennità da liquidare all’assicurato) sia affidata solo ad una delle compagnie partecipanti alla coassicurazione (cd. “delegataria”), la quale pertanto sosterrà da sola tutti i costi di gestione del contratto in questione, per poi ripartirli in un secondo momento tra tutti i coassicuratori in funzione della percentuale di rischio sottoscritta da ciascuno.
Secondo quanto chiarito dai giudici meneghini, tale successiva attività di riparto dei costi non comporta in realtà nulla di diverso rispetto alla ordinaria gestione dei costi effettuatati dalle compagnie anche laddove le stesse non operino in coassicurazione, e rientrerebbe pertanto nel novero delle prestazioni assicurative, con la conseguente piena operatività del regime di esenzione ex art. 10 del dpr 633/1972.
Tra i principali punti di forza del piano d’azione presentato dalla Commissione Europea lo scorso 30 Settembre per la creazione dell'Unione del mercato dei capitali, l’Unione ha previsto altresì la predisposizione di nuove regole in Solvency II atte a favorire l'apporto di capitali delle società di assicurazione nel finanziamento dei progetti infrastrutturali.
Le modifiche proposte a Solvency II riguardano in particolare la riduzione dell’ammontare dei requisiti patrimoniali richiesti in garanzia per progetti caratterizzati da un profilo di rischio più basso, e nei quali agli assicuratori siano chiari i rischi connessi.
Le modifiche proposte a Solvency II dovranno passare il vaglio del Parlamento e del Consiglio Europeo ma, qualora tali organi non sollevino eccezioni, entreranno in vigore già all’inizio del 2016.
Publication
Welcome to the Q2 2025 edition of the Norton Rose Fulbright International Restructuring Newswire.
Publication
Another compliance deadline is approaching under the federal Pay Equity Act – federally regulated employers are required to file an annual statement with the Office of the Pay Equity Commissioner on or before June 30, 2025, if they posted a pay equity plan in the previous year.
Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events . . .
© Norton Rose Fulbright LLP 2025