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Insurance newsletter
Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
Publication | July 2017
“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.
“In tema di interessi usurari, la norma di interpretazione autentica del d.l. 394 del 2000 (“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque ittiolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) prevede un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all’onere eventuale (interessi di mora) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia di usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito: l’onere eventuale è dunque rilevante solo perché promesso, ossia potenziale”.
“L'anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., si determina soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, costituendo in tal modo la base di calcolo produttiva di interessi. Per contro, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire l'ammortamento “alla francese”, non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”.
“Il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ. avente ad oggetto la violazione di norme o principi di legge, relative ad interessi anatocistici, usurai e spese non dovute è inammissibile, in quanto il vaglio di ammissibilità si rileverebbe indebitamente anticipatorio della decisione e come tale incompatibile con le finalità conciliative della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art.696 bis c.p.c.”.
“Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione”.
“La transazione avente efficacia novativa del rapporto in ordine al quale era insorto conflitto tra le parti (nella specie, un contratto di finanziamento) ha effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate, salvo che i contraenti non abbiano convenuto di conservarle anche in relazione al nuovo contratto, ma, in tale caso, il patto opera esclusivamente "inter partes", occorrendo, ai fini della conservazione di garanzie prestate da terzi, il necessario consenso del garante; peraltro, la novazione dell’obbligazione garantita determina l’estinzione anche delle garanzie personali, ove non espressamente mantenute, sia “accessorie”, in considerazione del nesso di dipendenza che lega la obbligazione di garanzia a quella principale, sia “autonome” in considerazione del nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia autonoma alla esistenza del rapporto garantito”.
“Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”.
“In tema di garanzia fideiussoria, la liberazione del fideiussore consegue all’estinzione dell’obbligazione principale, indipendentemente dalle modalità con cui essa avvenga o dalle fonti della provvista sicché, salva una diversa previsione contrattuale, non osta a tale liberazione la circostanza che l'estinzione abbia carattere non satisfattivo per il creditore, per essere il credito originario sostanzialmente immutato, in quanto ristrutturato o sostituito nella sua composizione sulla base di ulteriori finanziamenti o condotte di tolleranza da parte del medesimo creditore”.
“Non è conforme al canone di diligenza professionale richiesto dalla norma dell'art. 1176 comma 2 c.c. il comportamento della banca che provveda a pagare degli assegni bancari su cui, in luogo della completa sottoscrizione del traente così come prescritta dalla norma dell'art. 11 legge assegni, compaia solamente una sigla”.
“La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti”.
Il mancato preavviso da parte dell’intermediario al cliente debitore della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi della Banca d’Italia a suo carico, non rende illegittima tale segnalazione, in quanto non ne rappresenta condizione di validità, dovendo valutarsi a tal fine solamente l’esistenza della condizione di grave difficoltà economica, come prescritto dall’art 51 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.
“La segnalazione a sofferenza è legittima anche in presenza di condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto, per incapacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie”.
“La cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all'emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari”.
“In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno”.
“In relazione all’obbligo di forma scritta ex art.23 TUF, la nullità non deve divenire un mero strumento formale, ma deve rispondere ai principi di tutela che lo strumento giuridico è diretto a difendere. In questa prospettiva, non può parlarsi di nullità in assenza di adeguamento a norme sopravvenute, in quanto i rapporti di investimento per loro natura sono rapporti di durata e dunque le norme incompatibili con quelle entrate in vigore successivamente devono ritenersi sostituite ex lege. Ne consegue che è onere del cliente investitore specificare quali obblighi, introdotti ex novo dalla normativa del TUF 1998 e dal Regolamento di esecuzione Consob n. 11522/1998, non solo non trovavano rispondenza nelle clausole dei contratti quadro sottoscritti, ma non potevano ritenersi sostituite in via automatica ex lege a quelle preesistenti”.
“Le banche, in caso di vendita a un cliente di azioni proprie, non quotate in un mercato regolamentato, sono tenute a rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dalla Consob nella Comunicazione del 2009 relativa alla distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. L'intermediario che, discostandosi da tali prescrizioni, non fornisca un quadro informativo corretto ed esauriente, segnatamente in ordine al rischio di liquidità, ove sia evocato in giudizio dal cliente, è passibile di condanna la cui entità può anche giungere a pareggiare l'ammontare dell'investimento”.
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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
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L’IVASS ha pubblicato il Documento di consultazione n. 3/2025, contenente lo schema di provvedimento per modificare i Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018. L’obiettivo è integrare l’informativa precontrattuale con le modalità di ricorso all’Arbitro Assicurativo, il nuovo sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie nel settore assicurativo.
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La Legge 14 marzo 2025, n. 35, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha modificato profondamente l’art. 2407 c.c., introducendo: un tetto massimo al risarcimento dovuto dai sindaci, parametrato al compenso percepito; un nuovo termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c.
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