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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
Italy | Publication | aprile 2024
A partire dal 1° aprile 2024 sono entrate in vigore le recenti modifiche apportate al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Commercio Terziario (“CCNL”).
In particolare, il CCNL ha introdotto, con l’art. 71-bis, le tipologie di causali che i datori di lavoro dovranno utilizzare nei contratti di lavoro a tempo determinato la cui durata (anche per sommatoria) superi i 12 mesi.
Il CCNL riporta una serie di causali suddivise nelle seguenti nove macrocategorie:
Tali causali dovranno tuttavia essere specificamente dettagliate all’interno del contratto di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, nonché nelle lettere di proroga e di rinnovo volte ad estendere la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi. In altre parole, non sarà sufficiente copiare quanto riportato nel CCNL, ma occorrerà specificare il caso concreto che rientra in una delle categorie.
Lo stesso varrà anche con riferimento ai contratti di somministrazione a tempo determinato e alle ragioni giustificatrici del termine che gli utilizzatori dovranno comunicare alle Agenzie per il Lavoro.
Resta ovviamente salva la possibilità di utilizzare la causale “sostituzione di altri lavoratori”, occorrendone i presupposti.
Il nostro team resta a Vostra disposizione per assisterVi qualora ne abbiate necessità e per fornire ogni approfondimento necessario.
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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
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Con l’ordinanza n. 30392 del 18 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito sul probabile esito dell’azione giudiziale omessa dall’avvocato è, di regola, una valutazione di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Tale giudizio, infatti, attiene al nesso di causalità tra l’attività non svolta e il possibile risultato favorevole per il cliente.
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Il 25 novembre 2025 IVASS ha emanato il Provvedimento n. 163, che introduce modifiche ai Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2018. Si tratta di un passo importante per completare il quadro normativo sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative, l’Arbitro Assicurativo, operativo dal 7 ottobre scorso.
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