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Normativa | Recepimento Direttiva UE 2025/2
Recepimento Direttiva UE 2025/2: cosa cambia per il settore assicurativo
Publication | novembre 2017
“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.
“È noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, art. 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Erra, allora, il tribunale che ritenga in maniera apodittica che il tasso di soglia non sia superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”.
“La nullità per superamento del tasso soglia della clausola che si riferisce al tasso extra fido, non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato”.
“La pattuizione di interessi moratori usurari non conduce alla gratuità del contratto bensì alla sola eliminazione della possibilità di applicare gli interessi moratori, con connessa sopravvivenza di quelli compensativi, determinando quindi la riconduzione ad equità del mutuo, ragion per cui si esclude la non debenza di alcun onere sulle rate scadute impagate, restando ferma invero la debenza di quanto corrisposto durante la fase di svolgimento fisiologico del rapporto”.
“È nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, c.d. di salvaguardia, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista”.
“Nel contratto autonomo di garanzia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimocontratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dall'art. 1283 c.c. e il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120”.
“In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell’insinuazione al passivo”.
“In tema di azione revocatoria, l'ipoteca iscritta dalla banca in occasione dell'apertura di credito concessa ad un cliente, già debitore per il saldo passivo di precedente contratto di conto corrente, costituisce garanzia di tale preesistente obbligazione e non può dunque considerarsi contestuale al sorgere del credito garantito, in funzione della qualificazione quale atto a titolo oneroso”.
“In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”.
“Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente Delib. Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, "fondiario", secondo l'ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti”.
“Al fine di stabilire se la firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale abbia il valore di avallo ovvero di coemittenza, nel caso di contrasto tra le parti occorre procedere all'esame diretto del titolo. Ove l'esame del titolo lasci una situazione di incertezza in ordine alla natura della firma, opera la presunzione assoluta introdotta dall'art. 36 della legge cambiaria che equipara la sola firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale alla clausola espressa "per avallo" a condizione che si pervenga alla previa esclusione che la sottoscrizione sia stata apposta da un coemittente della cambiale ovvero che l'altro sottoscrittore sia l'unico emittente della stessa”.
“In tema di contratti bancari, per i quali la legge richieda la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che la creano. Ciò non significa che il requisito della forma ad substantiam nei contratti non possa essere soddisfatto se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma bensì che tra questi ultimi, che devono essere entrambi prodotti in giudizio, deve risultare un collegamento inscindibile così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo”.
“La forma scritta ad substantiam nei contratti bancari è posta a tutela del cliente parte debole (neo-formalismo di protezione); pertanto, la firma che deve essere presente nel corpo del documento contenente il regolamento contrattuale è quella del cliente, non quella della banca; ancora, la firma della banca sul documento contrattuale non è necessaria per il perfezionamento formale del contratto ove quel documento sia stato predisposto dalla banca, intestato alla stessa, firmato dal cliente e a questi consegnato, trovando in tal caso la volontà della banca sufficiente esternazione formale nel fatto stesso della predisposizione del documento; infine, e in ogni caso, l’incontro delle volontà in forma scritta può aversi anche con modalità non contestuali, a esempio con la sottoscrizione, da parte della banca, prima dell’inizio o comunque nel corso del rapporto, di documenti che a quel contratto facciano diretto riferimento”.
“In tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore”.
“Il contratto di "interest risk swap" con "up front" (cioè con effettivo finanziamento iniziale da restituire) non è di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, occorrendo verificare caso per caso il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti, sicché il detto contratto deve ritenersi valido se la causa aleatoria del contratto di "swap" e quella del sottostante rapporto di finanziamento, pur collegate, restano autonome e distinte, senza risultare snaturate e senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico dell’operatore commerciale”.
“Deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, sia soggetto agli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio, giacché i compiti gravanti sul depositario, officiato in tal senso a mente dell'art. 1838 c.c., per come imposto dalla norma, si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione, consistenti in particolare nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore”.
“L'investitore che intenda contestare la dichiarazione di professionalità resa all'intermediario deve provare che i requisiti di professionalità non esistevano al momento della dichiarazione, che l'intermediario ne fosse consapevole, o che fosse in possesso di dati ed elementi oggettivi per fare una diversa valutazione, sul profilo del cliente”.
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