Cass. Civ., sez. I, 13 luglio 2017, n. 17352
“In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”.
Cass. Civ., sez. I, 13 luglio 2017, n. 17352
“Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente Delib. Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, "fondiario", secondo l'ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti”.
Tribunale di Catania, 28 settembre 2017
“Al fine di stabilire se la firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale abbia il valore di avallo ovvero di coemittenza, nel caso di contrasto tra le parti occorre procedere all'esame diretto del titolo. Ove l'esame del titolo lasci una situazione di incertezza in ordine alla natura della firma, opera la presunzione assoluta introdotta dall'art. 36 della legge cambiaria che equipara la sola firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale alla clausola espressa "per avallo" a condizione che si pervenga alla previa esclusione che la sottoscrizione sia stata apposta da un coemittente della cambiale ovvero che l'altro sottoscrittore sia l'unico emittente della stessa”.
Tribunale di Alessandria, 31 luglio 2017
“In tema di contratti bancari, per i quali la legge richieda la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che la creano. Ciò non significa che il requisito della forma ad substantiam nei contratti non possa essere soddisfatto se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma bensì che tra questi ultimi, che devono essere entrambi prodotti in giudizio, deve risultare un collegamento inscindibile così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo”.
Tribunale di Lanciano, 7 luglio 2017
“La forma scritta ad substantiam nei contratti bancari è posta a tutela del cliente parte debole (neo-formalismo di protezione); pertanto, la firma che deve essere presente nel corpo del documento contenente il regolamento contrattuale è quella del cliente, non quella della banca; ancora, la firma della banca sul documento contrattuale non è necessaria per il perfezionamento formale del contratto ove quel documento sia stato predisposto dalla banca, intestato alla stessa, firmato dal cliente e a questi consegnato, trovando in tal caso la volontà della banca sufficiente esternazione formale nel fatto stesso della predisposizione del documento; infine, e in ogni caso, l’incontro delle volontà in forma scritta può aversi anche con modalità non contestuali, a esempio con la sottoscrizione, da parte della banca, prima dell’inizio o comunque nel corso del rapporto, di documenti che a quel contratto facciano diretto riferimento”.