Dal 1° luglio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore Commercio, come modificato dall’Accordo di rinnovo del 4 giugno 2025.
L’accordo introduce maggiori tutele per gli agenti e regole più stringenti su aspetti importanti del rapporto di agenzia.
Di seguito una sintesi delle principali novità:
1. Provvigioni su vendite online (artt. 1 e 5)
Diritto dell’agente al pagamento delle provvigioni dirette e indirette (se prevista l’esclusiva) per le vendite effettuate mediante il “canale del commercio elettronico aziendale”.
2. Base di calcolo per istituti contrattuali (art. 1bis)
Ai fini del calcolo di importanti istituti contrattuali (i.e. FIRR, variazioni, indennità di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso e per il patto di non concorrenza), incluse le indennità di fine rapporto, si computano – oltre alle provvigioni – esclusivamente:
- rimborsi e concorsi spese
- premi di risultato
- compensi per attività di coordinamento e incasso.
Resta salva la possibilità di pattuizioni migliorative nel contratto di agenzia.
3. Nuova disciplina delle variazioni unilaterali (art. 3)
Soglie rideterminate:
- Media entità: 5-15% (prima fino al 20%)
- Sensibile entità: oltre 15% (prima oltre 20%)
Nuovo diritto di rifiuto: l’agente può rifiutare variazioni di media entità entro 30 giorni, dalla ricezione della comunicazione della preponente che, in tal caso, costituirà preavviso per la cessazione del rapporto alla stessa imputabile.
Cumulo delle variazioni: periodo di riferimento esteso da 18 a 24 mesi
Divieto di modifiche di sensibile entità: primi 12 mesi del rapporto
4. Preavviso di recesso - Agenti monomandatari (art. 11)
Nuovi termini:
- 5 mesi: fino a 3 anni di anzianità
- 6 mesi: 4° anno (prima 5 mesi)
- 7 mesi: 5° anno (prima 5 mesi)
- 8 mesi: dal 6° anno in poi (prima 6 mesi dal 6° all’8°)
5. Nuovi obblighi principali per le preponenti (artt. 3, 4, 5 e 7)
Specificare nella comunicazione scritta l’entità delle variazioni di media o sensibile entità.
Comunicare all’agente, entro 30 giorni dalla ricezione dell’ordine, l’eventuale impossibilità di eseguirlo.
Riportare negli estratti conto anche le vendite realizzate tramite il canale digitale aziendale.
Inviare, mensilmente o trimestralmente, le copie delle fatture emesse ai clienti o un riepilogo che consenta di riscontrare le fatture e i prodotti/servizi forniti e l’aliquota provvigionale.
6. Contratto a tempo determinato (art. 2)
Proroga/rinnovo del contratto a tempo determinato, previo consenso, non più di due volte consecutive.
7. Patto di non concorrenza (art. 8)
Esclusi accordi che prevedano il pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza con anticipi erogati nel corso del rapporto.
È chiarito che il compenso per il patto è complementare alle indennità di fine rapporto e non può essere in esse ricompreso.
8. Pensionamento, invalidità e decesso nelle società di persone (art. 13)
È riconosciuto il diritto alle indennità di fine rapporto anche in caso di scioglimento della società di persone per:
- scioglimento per il raggiungimento dell’età pensionabile di tutti i soci; oppure
- invalidità permanente, pensionamento o decesso di alcuni soci che comporti la perdita della pluralità dei soci senza successiva ricostituzione.
9. Modalità di computo del FIRR, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 13)
Agenti non in esclusiva: 4% sulle provvigioni fino a Euro 12.000 annui, del 2% tra Euro 12.000,01 ed Euro 18.000 e 1% per la quota eccedente gli Euro 18.000.
Agenti in esclusiva: 4% sulle provvigioni fino a Euro 24.000 annui, del 2% tra Euro 24.000,01 ed Euro 36.000 e 1% per la quota eccedente gli Euro 36.000.
Le novità introdotte all’AEC Commercio sono significative e richiedono la valutazione da parte delle imprese di un adeguamento dei modelli contrattuali e delle strategie di gestione della rete commerciale. In particolare, si raccomanda di:
- revisionare i contratti di agenzia, definendo l’ambito di operatività degli agenti con riferimento alle vendite online, mediante una disciplina attenta dell’esclusiva, delle provvigioni indirette, della clientela e dell’estensione del mandato rispetto a tali vendite;
- analizzare la struttura dei compensi accessori e incentivanti in funzione del nuovo art. 1-bis, per evitare conseguenze economiche e gestionali inattese, sia durante il rapporto che alla sua cessazione;
- valutare l’effettiva necessità di instaurare rapporti di monomandato, alla luce dell’allungamento dei termini di preavviso e dei potenziali costi connessi a tale natura del rapporto;
- redigere i patti di non concorrenza in conformità alle nuove previsioni dell’AEC.