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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Publication | June 2016
Quando nuovo non significa innovativo, molto rumore per poco (o nulla). Si rimane in attesa di un altro decreto che dia continuità e stabilità al quadro normativo.
Dopo un’estenuante attesa durata più di un anno, il 30 giugno 2016 è finalmente entrato in vigore il decreto ministeriale emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle Politiche Agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, che disciplina il nuovo sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (Nuovo Decreto FER).
L’iter di approvazione del Nuovo Decreto FER ha suscitato grande clamore ed ha coinvolto, a livello consultivo, sia l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) sia la Conferenza delle Regioni, che sono state chiamate a rendere il loro parere sullo schema di decreto in corso di emanazione1. La bozza è stata stravolta innumerevoli volte e raffinata fino all’ultimo con l’arrivo del via libera, in data 28 aprile 2016, da parte della Commissione Europea, che ne ha validato la conformità rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato.
Molto rumore per poco (o nulla). In generale, e senza considerare gli impianti cosiddetti “sotto-soglia” come gli eolici fino a 60 kW e gli idroelettrici fino a 250 kW, il Nuovo Decreto FER andrà a disciplinare, nella migliore delle ipotesi, circa sei mesi di attività e dunque difficilmente consentirà agli operatori del settore di programmare gli investimenti. L’ammissione agli incentivi previsti dal Nuovo Decreto FER terminerà decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima data tra:
Uniche note positive sono rappresentate dalla nuova metodologia di calcolo del costo indicativo cumulato annuo (di cui si dirà infra) e dalla potenziale disponibilità di risorse derivanti dall’eventuale mancata realizzazione di impianti già assegnatari di incentivi mediante asta o registro (al 31 maggio 2016, il costo indicativo cumulato registrato dal GSE è infatti sceso a 5,55 miliardi di Euro rispetto a quanto registrato al 31 marzo 2016). Valorizzando questi fattori, si potrebbe ipotizzare che, nonostante il tetto di 5,8 miliardi di Euro, il nuovo regime possa comunque giungere alla sua naturale scadenza a fine 2016 (o a fine 2017 per gli impianti “sotto-soglia”).
Si attendono ancora gli atti attuativi del Nuovo Decreto FER. Entro quindici giorni il GSE pubblicherà le procedure applicative, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure d’asta, per le procedure di iscrizione al registro e per i rifacimenti parziali e totali. Entro novanta giorni il GSE aggiornerà le procedure per l’effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti già in esercizio, ivi inclusi i fotovoltaici.
Come regola, il Nuovo Decreto FER disciplina il sistema incentivante per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche che entrano in esercizio successivamente alla data di sua entrata in vigore. Negli Allegati 1 e 2 al Nuovo Decreto FER sono determinati gli incentivi che saranno riconosciuti ai nuovi impianti (eccetto che nei casi di residua applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (Decreto FER 2012), di cui si dirà infra), agli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento, e agli impianti ibridi.
Posta la regola, vanno analizzate le eccezioni. Ci sono casi in cui continuerà ad applicarsi il Decreto FER 2012 alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche che entrano in esercizio dopo l’entrata in vigore del Nuovo Decreto FER. Nello specifico, il Decreto FER 2012 continuerà ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formatesi a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo Decreto FER 2012. Le tariffe incentivanti previste dal Decreto FER 2012 (ma non le modalità di accesso al sistema incentivante) si applicheranno agli impianti che, ai sensi del Nuovo Decreto FER, accedono direttamente all’incentivo, e agli impianti iscritti in posizione utile ai nuovi registri istituiti ai sensi del Nuovo Decreto FER, a condizione che – in entrambi i casi – tali impianti entrino in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del Nuovo Decreto FER.
Infine, ci sono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e quelli che sono entrati in esercizio entro il 30 aprile 2013 dotati di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto FER 2012 (i.e. 11 luglio 2012), che avevano maturato il diritto a fruire dei certificati verdi. A questi impianti, per il residuo periodo di diritto successivo al 2015 (i.e. 15 anni per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007), sarà riconosciuto un incentivo sulla produzione netta incentivata, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla vendita dell’energia elettrica3.
Il Nuovo Decreto FER riproduce in larga parte i contenuti del Decreto FER 2012, di cui costituisce revisione ed aggiornamento, senza stravolgerne l’assetto complessivo. In particolare, il Nuovo Decreto FER conferma:
Le maggiori novità e le più rilevanti precisazioni apportate dal Nuovo Decreto FER sono dettagliate di seguito:
Da ultimo, va segnalata una modifica, introdotta in extremis, ma con un impatto molto forte, potenzialmente applicabile anche agli impianti fotovoltaici. Nel Nuovo Decreto FER, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, il GSE potrà valutare la sussistenza di elementi indicativi di un “artato frazionamento” della potenza degli impianti. È espressamente previsto che il GSE possa valutare, come possibile elemento indicativo di un “artato frazionamento”, l’unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione, ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.
I temi maggiormente critici del Nuovo Decreto FER, come già inizialmente segnalati dall’AEEGSI, riguardano la scelta della tipologia di incentivo, i meccanismi di ammissione al sistema incentivante (anche per gli ex-zuccherifici), la quantificazione della tariffa incentivante, i criteri di calcolo del “feed-in premium”, il calcolo del costo indicativo cumulato nel caso di applicazione dello spalma-incentivi e le tempistiche di erogazione degli incentivi. Tra questi, il tema di maggiore rilevanza sistemica riguarda la scelta della tipologia di incentivo. Sebbene nell’ottica di lasciare l’energia elettrica nella disponibilità dei produttori sia stato ritenuto apprezzabile il maggior impiego dello strumento di “feed in premium” rispetto a quello di “feed in tariff”, sarebbe stato opportuno valutare un sistema incentivante diverso, più innovativo e coerente con le esigenze del sistema elettrico, che potesse essere in grado di premiare la prestazione di servizi di rete o di servizi di regolazione della frequenza e/o della tensione. Infatti, il tema della premialità correlata alla prestazione di servizi di rete sarà certamente il tema centrale quando si tratterà di rivedere il sistema incentivante dal 2017.
Le altre criticità che erano state evidenziate dall’AEEGSI e le relative proposte di emendamento riguardavano punti specifici dello schema del Nuovo Decreto FER, ma molte di queste proposte non sono state minimamente prese in considerazione10.
È stata invece accolta la proposta di revisione dei criteri di calcolo del “feed in premium”, prevedendo che l’incentivo per gli impianti di potenza superiore a 500 kW sia calcolato come differenza oraria (positiva o negativa), tra la tariffa base ed il prezzo zonale orario. Tale proposta muove dall’intento di evitare disparità di trattamento rispetto agli impianti di più piccola taglia. C’è anche un chiaro intento di sgravio sulla componente tariffaria A3 per il caso che i prezzi zonali orari risultassero superiori alle tariffe base e, infine, la considerazione ispirata anche dalle linee guida della Commissione Europea della necessità di evitare che il sistema incentivante producesse ulteriori distorsioni sul mercato della vendita dell’energia, ad esempio incentivando a presentare – qualora in futuro potesse essere possibile – offerte a prezzi negativi11.
Quanto alle tempistiche di erogazione degli incentivi, considerando che nel corso del 2016 ci si aspetta un notevole aumento degli oneri derivanti dal pagamento degli incentivi12, l’AEEGSI aveva espresso l’opportunità di prevedere che il pagamento delle tariffe incentivanti che sostituiscono i certificati verdi fosse effettuato, invece che su base mensile, alla fine del sesto mese successivo a quello che segue ciascun trimestre. Oltre a tale misura di dilazione di pagamento, al fine di assicurare la sostenibilità dell’incremento di oneri, l’AEEGSI pensava anche all’introduzione di un meccanismo di premialità per i produttori che hanno certificati verdi invenduti e che ne chiedano il ritiro dopo il 2016. Al riguardo, non ha perso tempo il GSE che, con nota del 30 ottobre 2015, ha comunicato che, a partire dal 2016, gli incentivi per gli impianti che passeranno dai certificati verdi alla “feed-in tariff” verranno erogati dal GSE su base trimestrale entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento. L’auspicio è che la dilazione di pagamento sia un meccanismo transitorio e provvisorio e che, a valle del superamento del picco previsto per metà 2016, il GSE possa riallineare le tempistiche di pagamento uniformandole a quelle già previste per le altre fonti rinnovabili.
Da ultimo, segnaliamo le voci del mercato. ANIE Rinnovabili – che è l’associazione che all’interno di ANIE Federazione raggruppa le imprese costruttrici di componenti e impianti chiavi in mano per la produzione di energia da fotovoltaico, eolico, biomasse e geotermia, mini idroelettrico – sostanzialmente concordava con tutte le osservazioni espresse dall’AEEGSI ed anzi riteneva opportune ulteriori e più specifici emendamenti13. Poco soddisfatto sembra anche il settore delle biomasse che aveva alzato la voce nel corso della consultazione, in particolare per quanto riguarda i grandi impianti. Infatti, come emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da “Bloomberg New Energy Finance”, l'incidenza dei costi per il combustibile (che rappresentano in media oltre la metà dei costi operativi) rende questo comparto nettamente diverso (e svantaggiato) rispetto a eolico e fotovoltaico14. Infine, a seguito della posticipazione al 1° luglio 2016 della possibilità per gli operatori degli impianti a biomasse e bioliquidi di optare per la conversione dei certificati verdi, le associazioni di categoria del settore delle biomasse avevano chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico ad hoc al MSE. Tale dilazione temporale rappresenta l’ennesimo ritardo cui gli operatori sono costretti ad assistere con riferimento alla conversione dei certificati verdi.
In conclusione, ancora una volta l’Italia si è messa in gioco prendendo impegni rilevanti per la riduzione delle emissioni di CO2 nel contesto della negoziazione dell’accordo globale sul clima e le emissioni di gas serra (il cosiddetto Climate Change Agreement) durante la conferenza delle Nazioni Unite a dicembre 2015. Ancora una volta sembra però che, in concreto, le aspettative riposte dalle associazioni di categoria del settore delle rinnovabili sul Nuovo Decreto FER siano state in parte deluse. Non tanto perchè il Nuovo Decreto FER sia percepito come un provvedimento pregiudizievole per il settore, ma perchè il settore aveva maggiori aspettative. Infatti, gli operatori del settore auspicavano che venisse approvato, oggi, il nuovo regime incentivante valido a decorrere dal 2017 in avanti. È evidente come, se da un lato, il Nuovo Decreto FER non sconvolge negativamente il settore ed anzi gli da’ fiato prevedendo per il biennio 2015-2016 circa 400 milioni di euro di incentivi all'anno di incentivi, dall’altro lato, non sembra nemmeno in grado di offrire un quadro certo e stabile nel medio-lungo periodo.
Note
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La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
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