Il Collegato Lavoro prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso:

  • per i contratti con durata non superiore a sei mesi, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni;
  • per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiore a 12 mesi, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni.

La Circolare ha fornito le seguenti precisazioni:

  • i suddetti limiti massimi di durata previsti dal Collegato Lavoro non sono derogabili dalla contrattazione collettiva;
  • nel caso di contratti a termine con durata superiore a 12 mesi, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre il limite massimo di 30 giorni previsto per i contratti con durata inferiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva.

Tenuto conto però che la normativa prevede che il periodo di prova per i contratti a tempo determinato deve essere pari a 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, suggeriamo un approccio più prudenziale e pertanto di rispettare il calcolo aritmetico, ossia:

  • in caso di contratti di durata pari a 6 mesi, fisserei un periodo di prova di massimo 12 giorni (anziché 15 giorni)
  • in caso di contratti di durata pari a 12 mesi, fisserei un periodo di prova massimo di 24 giorni (anziché 30 giorni).

La Circolare ricorda, inoltre, che, anche le nuove disposizioni sul periodo di prova nei contratti a termine trovano applicazione per i contratti di lavoro instaurati a far data dall’entrata in vigore del Collegato Lavoro, quindi dal 12 gennaio 2025.



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